Cassazione Civile, Ordinanza n. 30514/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una fondazione per il recupero di imposte Irpeg, con disconoscimento di un credito d'imposta indicato in dichiarazione. Dopo un contenzioso definito con sentenza passata in giudicato, furono iscritte a ruolo le maggiori imposte mediante cartelle. La fondazione pagò le cartelle, chiese poi il rimborso delle somme versate e domandò anche gli interessi. L'amministrazione inizialmente negò il rimborso, poi in autotutela annullò il diniego e rimborsò il capitale calcolando gli interessi dalla data del pagamento delle cartelle. La contribuente pretese invece gli interessi dalla data della dichiarazione o comunque dalla scadenza del termine per il rimborso. La CTR accolse la tesi della contribuente e riconobbe gli interessi dalla scadenza del termine di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. In Cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la domanda sugli interessi con decorrenza diversa da quella del pagamento delle cartelle fosse nuova; 2) violazione degli artt. 36-bis e 41 d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe applicato regole sul silenzio-rifiuto e sul controllo formale anziché la fattispecie di diniego espresso e controllo sostanziale, e avrebbe erroneamente ancorato il rimborso alla dichiarazione invece che al pagamento delle cartelle; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'avviso di accertamento che aveva originato il disconoscimento del credito, da cui deriverebbe che il credito era collegato solo al pagamento delle cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che non si trattava di ripetizione di indebito per versamenti eccedenti, ma di rimborso di un credito d'imposta già indicato in dichiarazione e poi non riconosciuto per ragioni formali, con successivo riconoscimento in autotutela da parte dell'amministrazione. Ha quindi applicato l'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, affermando che gli interessi sul rimborso decorrono dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, secondo una disciplina che, per effetto dei rinvii normativi, è sostanzialmente sovrapponibile a quella richiamata dalla CTR. La Corte ha inoltre escluso che la domanda sugli interessi fosse nuova, rilevando che il credito e gli interessi erano stati richiesti sin dalla dichiarazione e poi nel ricorso introduttivo sul rimborso. Il ricorso è stato respinto; le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità poste a carico dell'Agenzia. È stato anche escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992
La Corte non ha ravvisato una domanda nuova sugli interessi, ritenendo che la pretesa fosse stata già sostanzialmente proposta e che la questione della decorrenza fosse ricavabile dagli atti.
artt. 36-bis e 41 d.P.R. n. 600/1973
La CTR aveva richiamato la disciplina del controllo formale; la Corte ha precisato che, pur non essendo corretto il richiamo, la disciplina della decorrenza degli interessi è comunque sostanzialmente analoga a quella applicabile al caso concreto tramite l'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
art. 44, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la norma ritenuta applicabile alla fattispecie di rimborso di credito d'imposta: gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nei casi richiamati dalla disposizione.
art. 44, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte ha distinto la fattispecie dal rimborso per versamenti eccedenti o indebiti, che ricade nel primo comma, escludendone l'applicazione.
art. 38, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disposizione rientrante nei rinvii dell'art. 44, comma 2, per la decorrenza degli interessi sui rimborsi.
art. 41, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disposizione rientrante nei rinvii dell'art. 44, comma 2, per la decorrenza degli interessi sui rimborsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicabilità nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soggetta al meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non applicabile all'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha chiesto in dichiarazione il riconoscimento di un credito d'imposta e l'amministrazione lo ha poi rimborsato in autotutela, la controversia riguarda un rimborso di credito d'imposta e non una ripetizione di indebito per versamenti eccedenti.
- Per i rimborsi di crediti d'imposta disciplinati dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche se la pretesa emerge dopo una fase contenziosa o un successivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.
- La natura compensativa degli interessi sul rimborso impone di ancorarne la decorrenza al momento normativamente previsto, evitando che il contribuente o l'amministrazione traggano un ingiustificato vantaggio dal ritardo nel riconoscimento o nel pagamento del credito.
- Non costituisce domanda nuova la richiesta degli interessi quando il petitum restitutorio e l'oggetto della pretesa risultino già sostanzialmente dedotti negli atti introduttivi e nella documentazione del procedimento amministrativo o contenzioso.
- L'erroneo richiamo, da parte del giudice di merito, di una disposizione non perfettamente pertinente non comporta cassazione se il risultato decisorio coincide con la disciplina realmente applicabile e la statuizione è conforme a diritto.
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