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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 207/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Basco, ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis, chiedeva di poter svolgere i colloqui con i familiari mediante videochiamata a causa dell'impossibilità di effettuare colloqui in presenza per le limitazioni agli spostamenti dovute all'emergenza COVID-19. Il magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva rigettato il reclamo sostenendo che per i detenuti in 41-bis vige obbligo di ascolto e videoregistrazione e che la materia rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione; il Tribunale di sorveglianza di Torino ha invece autorizzato Basco fino al termine dell'emergenza e al permanere del divieto di spostamento. Il Ministero ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo violazione/erronea applicazione di norme sull'41-bis e delle disposizioni emergenziali, e sostenendo che non esiste un diritto soggettivo al colloquio in video e che la valutazione sulle modalità è riservata all'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia. Il Collegio ha affermato che il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari (art. 29 Cost.; art. 28 Ord. pen.) va tutelato e che, pur restando all'Amministrazione la competenza tecnica nell'organizzazione delle modalità, le limitazioni previste per il regime 41-bis devono essere strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza e sottoposte al principio di proporzionalità. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Cass. sez. I n. 23819/2020) che ammette il colloquio visivo controllato da remoto per i detenuti in 41-bis quando sussistano l'impossibilità o la gravissima difficoltà di svolgere il colloquio in presenza e quando le modalità tecniche (es. rete intranet del Ministero, videoripresa, ascolto, possibilità di interrompere) garantiscano in concreto la sicurezza. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguate le garanzie tecniche e ha quindi confermato l'ordinanza favorevole a Basco. Il ricorso ministeriale è stato pertanto rigettato e il Ministero non è stato condannato alle spese per la sua qualità pubblicistica.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    comma 2; comma 2-quater lett. a) e b.

    Consente misure restrittive per i detenuti in regime differenziato giustificate da esigenze di ordine e sicurezza; tuttavia le deroghe devono essere strettamente connesse a tali esigenze e non possono essere applicate in modo puramente afflittivo. La Corte ha ammesso l'autorizzazione a colloqui visivi controllati da remoto quando sia necessaria l'impossibilità o la gravissima difficoltà del colloquio in presenza e le modalità tecniche garantiscano la sicurezza.

  • Decreto-Legge 10 maggio 2020 n.29

    Introduce la possibilità di svolgere 'a distanza' i colloqui con i congiunti in periodo di emergenza COVID-19; tale disciplina non esclude automaticamente i detenuti in 41-bis, che possono essere esclusi solo se la scelta sia realmente funzionale alle esigenze di ordine e sicurezza.

  • Decreto-Legge 8 marzo 2020 n.11

    Norme emergenziali che disciplinano misure per il contenimento del COVID-19 e sono invocate per giustificare la possibilità di modalità a distanza delle relazioni carcerarie.

  • Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con L. 17 luglio 2020 n.77

    art. 10 e art. 221 comma 2 (come dedotto nel ricorso)

    Norme di fonte emergenziale che hanno previsto strumenti normativi per gestire le relazioni a distanza in periodo pandemico; utilizzate per argomentare che le videocomunicazioni rientrano nelle possibilità previste per l'emergenza.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n.137

    Ulteriore norma emergenziale richiamata per la gestione delle limitazioni durante la pandemia e per la disciplina delle modalità a distanza.

  • Circolare DAP 12 marzo 2020 n.80474

    Circolare dell'Amministrazione penitenziaria che non riconosceva ai detenuti in regime 41-bis il diritto di sentire telefonicamente i parenti; la Corte ha ritenuto che direttive amministrative non possano escludere in via generale la possibilità di videocolloqui quando siano rispettate le esigenze di sicurezza.

  • D.P.R. 230/2000 art. 37 comma 4

    Prevede la possibilità di interrompere la comunicazione; la Corte ha richiamato tale disposizione come presidio di controllo e sicurezza durante i colloqui a distanza.

  • Cass. Sez. I, sent. n.23819/2020

    Giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di colloqui visivi mediante comunicazione audiovisiva per i detenuti in 41-bis quando siano necessarie per garantire l'esercizio di un diritto e non sia possibile il colloquio in presenza; richiamata e seguita dalla Corte nel provvedimento impugnato.

  • Cass. Sez. I, sent. n.16557/2019

    Decisione che sottolinea che le modalità dei colloqui sono tipicizzate dalla normativa e che non sempre sussiste un diritto soggettivo generalizzato al colloquio via video; usata come riferimento per affermare la necessità di valutare caso per caso e la funzione delle restrizioni.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari è costituzionalmente protetto e va bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza del regime 41-bis.
  • L'Amministrazione penitenziaria ha competenza tecnica nell'organizzare le modalità dei colloqui, ma tale potestà è sindacabile dal giudice di sorveglianza con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità.
  • Per i detenuti in 41-bis la videocomunicazione è ammissibile quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso e quando le modalità tecniche (intranet controllata, videoripresa, ascolto, possibilità di interrompere) garantiscano concretamente la sicurezza.
  • Le misure emergenziali per il COVID-19 che prevedono colloqui a distanza si applicano anche ai soggetti in 41-bis, salvo che l'esclusione sia strettamente funzionale e dimostrata per esigenze di ordine e sicurezza.
  • L'onere di dimostrare che la modalità di videocollegamento comprometterebbe la sicurezza grava sull'Amministrazione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice può autorizzare misure tecniche di contatto a distanza purché vengano previste e verificate garanzie concrete per impedire comunicazioni non autorizzate con l'esterno.

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