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Sentenza

Sentenza n. 15132/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per motivi familiari -comunicato il 6/1/2026 -emesso dall’Ambasciata d’Italia in Senegal.

Giustizia amministrativa202603362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per motivi familiari emesso dall'Ambasciata d'Italia in Senegal e comunicato il 6 gennaio 2026

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi familiari, deducendo implicitamente l'illegittimità del provvedimento e chiedendone l'annullamento. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, rilevando che la controversia concerne il riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare e che, in tale ambito, il MAECI non dispone di alcun apprezzamento discrezionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che il diritto all'unità familiare costituisca un diritto soggettivo, tutelato dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle norme costituzionali sulla protezione della famiglia, richiamando anche Corte costituzionale n. 202/2013. Poiché l'amministrazione non esercita, secondo la sentenza, alcun potere discrezionale in materia, la cognizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Innanzi alla quale la causa potrà essere riproposta con le modalità e nei termini ex art.11 cpa.

    La declinatoria di giurisdizione non preclude la prosecuzione della tutela, consentendo la riproposizione della causa davanti all'autorità giudiziaria munita di giurisdizione nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

  • art. 8 CEDU

    Invero, il diritto fondamentale all’unità familiare è espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

    La tutela del rispetto della vita privata e familiare concorre a qualificare la posizione azionata in materia di ricongiungimento familiare come diritto fondamentale.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invero, il diritto fondamentale all’unità familiare è espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

    La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituisce, insieme all'art. 8 CEDU, fondamento sovranazionale della tutela dell'unità familiare richiamata per qualificare la situazione giuridica come diritto soggettivo.

  • Corte costituzionale n. 202/2013

    Già in precedenza, la Consulta ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte costituzionale n. 202/2013).

    La garanzia della convivenza del nucleo familiare trova fondamento nella protezione costituzionale della famiglia.

Massime di principio

  • La controversia sul riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria quando l'amministrazione non dispone di alcun apprezzamento discrezionale.
  • Il diritto all'unità familiare e alla convivenza del nucleo familiare è qualificato come diritto fondamentale sulla base dell'art. 8 CEDU, dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle norme costituzionali di protezione della famiglia.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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