Sentenza del 23/09/2016 n. 18649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEG e IRAP, emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione fiscale. La società aveva contestato la cartella per il mancato invio dell'avviso bonario e per difetto di motivazione. L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione favorevole alla società, sostenendo in Cassazione che l'avviso bonario non fosse obbligatorio quando l'iscrizione a ruolo derivasse da un controllo automatizzato senza rettifica della dichiarazione. Tuttavia, la Corte non ha esaminato questo motivo perché ha rilevato preliminarmente un vizio processuale: l'appello era stato notificato soltanto alla società e non anche al concessionario della riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società perché notificato tardivamente. Ha inoltre rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio d'appello, in quanto la concessionaria della riscossione avrebbe dovuto partecipare anche al secondo grado. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della concessionaria e decidere nuovamente la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La questione sostanziale sull'obbligo di invio dell'avviso bonario è rimasta non esaminata.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.c.
Il concetto di causa "inscindibile" comprende anche le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Quando più parti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la controversia è inscindibile, l'impugnazione deve coinvolgere tutte le parti. Se una parte viene pretermessa, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. La mancata integrazione determina la nullità dell'intero giudizio d'appello e della relativa sentenza.
Art. 370 c.p.c.
Disciplina il termine per la notificazione del controricorso. Nel caso concreto il controricorso è stato notificato oltre il termine previsto ed è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Sono state richiamate dall'Agenzia delle entrate in relazione ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, ma la Corte non ha esaminato la questione sostanziale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis, comma 3, e 60, comma 6
Sono state invocate dall'Agenzia in materia di controllo automatizzato e riscossione dell'IVA, ma la loro applicazione non è stata valutata a causa della cassazione per vizio processuale.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La società aveva sostenuto che il mancato invio dell'avviso bonario rendesse nulla la cartella. La questione non è stata decisa dalla Corte di cassazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato indicato dall'Agenzia come fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non è stato esaminato.
Art. 53 Cost.
È stato richiamato dall'Agenzia in collegamento con la disciplina dell'accertamento e della riscossione, senza essere oggetto di effettiva decisione.
Massime di principio
- Quando il ricorso originario coinvolge sia l'ente impositore sia il concessionario della riscossione, entrambi devono normalmente partecipare anche al giudizio d'appello, se la controversia è inscindibile.
- La mancata notifica dell'appello a una parte del giudizio di primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Se il giudice d'appello omette tale ordine e decide comunque la causa, l'intero giudizio d'appello e la sentenza sono nulli; il vizio può essere rilevato d'ufficio anche in Cassazione.
- Quando una causa viene cassata per un vizio processuale, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali controverse, che dovranno essere decise dal giudice del rinvio.
- La tempestività degli atti processuali è essenziale: un controricorso notificato oltre il termine previsto è inammissibile.
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