Sentenza del 09/05/2016 n. 2745 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Contributo di bonifica - Intimazione di pagamento - Mancata impugnazione dell'atto presupposto - Intangibilità della pretesa - Ultrapetizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'intimazione di pagamento relativa a contributi di bonifica. Il ricorrente contestava, almeno in sostanza, la pretesa contenuta nell'intimazione senza avere previamente impugnato l'avviso di accertamento presupposto. La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso ha reso definitiva e intangibile la pretesa, impedendo di rimettere in discussione nell'impugnazione dell'intimazione questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l'atto presupposto. Il giudice, esaminando questioni non ritualmente proposte o ampliando il thema decidendum, sarebbe inoltre incorso in ultrapetizione.
La decisione
La decisione afferma che l'avviso di accertamento non impugnato diventa definitivo. L'intimazione di pagamento può quindi reiterare la pretesa già contenuta nell'avviso, ma non costituisce una nuova occasione per contestare nel merito l'obbligazione tributaria o contributiva ormai consolidata. È stato riconosciuto un limite al potere del giudice di esaminare questioni non dedotte tempestivamente, con riferimento anche al divieto di ultrapetizione.
Norme richiamate
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La norma impone al giudice di rispettare i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti. Nel caso esaminato, essa è richiamata in relazione al divieto di ultrapetizione e al limite per il giudice di esaminare questioni non dedotte tempestivamente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento non viene impugnato entro i termini, la pretesa in esso contenuta diventa normalmente definitiva e non può essere contestata per la prima volta con l'impugnazione del successivo atto di riscossione.
- L'impugnazione dell'intimazione di pagamento deve concentrarsi, di regola, su vizi propri dell'intimazione o su fatti successivi, come prescrizione, pagamento, decadenza della riscossione o altri eventi estintivi, non su contestazioni di merito già proponibili contro l'avviso presupposto.
- È essenziale impugnare tempestivamente ogni atto autonomamente lesivo, perché la mancata impugnazione può precludere il riesame della pretesa nei gradi o negli atti successivi.
- Il giudice deve decidere entro i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate e non può sostituirsi alle parti introducendo o esaminando d'ufficio questioni non proponibili in quella fase.
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