Cassazione Civile, Ordinanza n. 06583/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare nella quale gli originari attori, quali eredi di soggetti che avevano trattato la vendita di un compendio sito in Ariano Irpino, hanno chiesto di accertare che l'operazione fosse in realtà una vendita indiretta in capo alla convenuta e, conseguentemente, di dichiarare inefficace verso di loro la successiva vendita del bene a una società terza, ritenuta pregiudizievole per le loro ragioni creditorie; in subordine hanno domandato l'annullamento del contratto per conflitto di interessi. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione qualificando la vicenda come vendita indiretta e dichiarando inefficace la cessione alla società terza. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione contraddittoria e illogica, sostenendo che la Corte territoriale avesse costruito in modo incoerente due distinte compravendite e, al tempo stesso, il pagamento del prezzo al dante causa; (2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'azione revocatoria, assumendo che non vi fosse stato alcun atto di disposizione della debitrice né alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale, perché il bene non sarebbe mai entrato nel suo patrimonio; (3) omessa pronuncia e improcedibilità dell'appello per vizi della notificazione e del deposito telematico/cartaceo dell'atto di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo, osservando che la ricostruzione della Corte d'appello era coerente con gli atti e con la sequenza negoziale, che la censura sull'interpretazione del contratto e sulla revocatoria mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto, e che l'eccezione di improcedibilità non poteva essere accolta alla luce dei principi delle Sezioni Unite sull'uso delle copie analogiche di atti notificati via PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accertato la vendita indiretta del compendio immobiliare e dichiarato inefficace, nei confronti dei creditori attori, la successiva vendita alla società terza. Ha inoltre ritenuto corretta la reiezione dell'eccezione di improcedibilità dell'appello per modalità di deposito/notifica telematica, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla strumentalità delle forme e sulla non automaticità della sanzione di improcedibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta nullità per motivazione contraddittoria o apparente della sentenza d'appello.
art. 360 c.p.c.
È usato per veicolare i diversi vizi denunciati; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso in un riesame del fatto.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è giudizio di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione inadeguata.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede un atto di disposizione del debitore e un pregiudizio anche solo potenziale alle ragioni creditorie; è sufficiente una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
art. 1394 c.c.
È evocato nella vicenda di merito per l'annullamento del contratto per conflitto di interessi, domanda poi non accolta nei gradi di merito.
art. 1414 c.c.
Nel giudizio di primo grado è richiamato con riferimento ai limiti probatori della simulazione quando agiscono gli eredi delle parti originarie.
art. 348 c.p.c.
È invocato dal ricorso per sostenere l'improcedibilità dell'appello in relazione a vizi della costituzione e del deposito della notificazione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro dell'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 369 c.p.c.
È richiamato nella discussione sull'improcedibilità e sui depositi degli atti notificati telematicamente.
art. 3-bis L. 53/1994
È menzionato con riferimento alle notificazioni via posta elettronica certificata e alla produzione delle relative ricevute.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
È richiamato per la disciplina dell'attestazione di conformità delle copie analogiche di atti notificati telematicamente.
art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005
È richiamato per il disconoscimento della conformità della copia analogica all'originale notificato.
art. 24 Cost.
La Corte valorizza il diritto fondamentale di azione e difesa, in funzione di interpretazione non eccessivamente formalistica delle regole processuali.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto a un ricorso effettivo.
art. 19 TUE
È evocato nel medesimo contesto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 CEDU
È richiamato per affermare che le regole processuali non possono trasformarsi in barriere irragionevoli all'esame nel merito della lite.
art. 111 Cost.
È richiamato per il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Massime di principio
- L'interpretazione della motivazione della sentenza non può essere condotta isolando singoli passaggi: occorre confrontarsi con la ratio decidendi complessiva, altrimenti il motivo è infondato o inammissibile.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione del contratto è inammissibile se non indica specificamente quali regole siano state violate e non trascrive il contenuto negoziale rilevante; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore è integrato anche da una modifica solo qualitativa del patrimonio del debitore, purché renda più incerta o difficile la futura esecuzione; non è necessaria la totale compromissione patrimoniale.
- Quando il creditore impugna un atto come revocabile, il convenuto che eccepisca l'assenza di eventus damni deve dimostrare che il patrimonio residuo del debitore resti adeguatamente capiente.
- Nel processo civile telematico, la sanzione dell'improcedibilità non può essere applicata con automatismo formalistico se gli atti notificati e depositati consentono comunque di verificare la tempestiva instaurazione del contraddittorio e non vi è disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale.
- Le regole sulle notificazioni e sui depositi degli atti telematici vanno interpretate in chiave di strumentalità delle forme e di effettività del diritto di difesa, evitando esiti sproporzionati rispetto allo scopo di garanzia perseguito dalla norma.
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