Cassazione Civile, Ordinanza n. 17418/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. In primo grado la società contribuente e uno dei soci hanno ottenuto l'annullamento dell'atto, perché il giudice tributario ha ritenuto non provata la valida delega del funzionario che lo aveva sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la commissione tributaria regionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile sul rilievo che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto di una società già cancellata dal registro delle imprese. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 299, 300, 330, 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare inesistente la notifica dell'appello, poiché l'estinzione della società non era stata dichiarata in udienza dal difensore e, quindi, operava la regola dell'ultrattività del mandato alle liti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di causa determina un evento equiparabile a quelli di cui all'art. 299 c.p.c., con interruzione del processo, ma, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore costituito, continua a operare l'ultrattività del mandato. Di conseguenza, la notifica dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario della società estinta è valida ai sensi dell'art. 330 c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
La sopravvenuta estinzione della società parte in giudizio è equiparata agli eventi che determinano l'interruzione del processo.
art. 300 c.p.c.
In caso di evento interruttivo non dichiarato dal procuratore, si applica la disciplina dell'ultrattività del mandato alle liti.
art. 330 c.p.c.
La notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario è valida anche quando la parte sia estinta, se l'evento non sia stato dichiarato o notificato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle altre norme processuali per sostenere l'errore della CTR in tema di notificazione nel processo tributario.
art. 40 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle altre norme processuali per sostenere l'errore della CTR in tema di notificazione nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se interviene mentre il giudizio è pendente, costituisce evento idoneo a determinare l'interruzione del processo, secondo la disciplina dettata per gli eventi che colpiscono la parte costituita a mezzo di procuratore.
- Se l'evento estintivo della parte non è dichiarato in udienza né notificato alle altre parti dal procuratore costituito, opera la regola dell'ultrattività del mandato alle liti: la parte è considerata processualmente ancora esistente ai fini delle notifiche e delle impugnazioni.
- La notificazione dell'impugnazione al difensore domiciliatario resta valida anche in presenza dell'estinzione della parte rappresentata, quando non sia stato formalmente portato a conoscenza del giudizio l'evento interruttivo.
- Nel processo tributario, la verifica della validità della notifica dell'appello deve essere compiuta applicando i principi processualcivilistici sull'interruzione del processo e sull'ultrattività del mandato, non potendosi dichiarare l'inammissibilità solo perché la parte era stata cancellata dal registro delle imprese se l'evento non era stato ritualmente dichiarato.
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