Cassazione Penale, Sentenza n. 37344/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente contestava la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per presunta tardività, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al computo del termine per proporre l'impugnazione trasmessa via PEC.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che l'art. 173, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche alle impugnazioni proposte a mezzo PEC e che, nel caso concreto, l'atto depositato il 17 aprile 2023 era tempestivo poiché il giorno precedente, 16 aprile 2023 (decimo giorno), cadeva di domenica. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 c.p.p., comma 3
Il computo dei termini processuali di cui all'art. 173, comma 3, c.p.p. si applica anche agli atti trasmessi tramite PEC; se il termine scade in giorno festivo o domenicale, il deposito effettuato il primo giorno successivo non festivo è da considerarsi tempestivo.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui è stata applicata la misura cautelare (contestazione relativa a sostanze stupefacenti).
art. 309 c.p.p., comma 7
Regola la competenza e le conseguenze in caso di annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente.
Massime di principio
- Le impugnazioni e gli atti processuali inviati tramite PEC devono essere computati ai fini dei termini processuali secondo le regole dell'art. 173 c.p.p.: se l'ultimo giorno utile cade in domenica o giorno festivo, il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo è tempestivo.
- Le dichiarazioni di inammissibilità per presunta tardività di impugnazioni trasmesse via PEC possono essere annullate se il giudice non ha applicato correttamente la regola di computo dei termini per i giorni festivi/domenicali.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, l'attore deve conservare e, se necessario, produrre le ricevute di trasmissione e di avvenuta consegna PEC; il calcolo del termine va sempre verificato tenendo conto del giorno di scadenza e delle norme che spostano il termine al giorno lavorativo successivo.
- In casi analoghi la Corte tende a estendere le regole tradizionali di computo dei termini (giorno festivo/domenicale) anche alle comunicazioni telematiche, a tutela della tempestività degli atti trasmessi per via elettronica.
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