Cassazione Penale, Sentenza n. 02566/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stasi ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 6439/23 del Tribunale di Bari del 20/11/2023, sostenendo di aver avuto effettiva conoscenza del dispositivo il 05/06/2024, di aver richiesto copie degli atti e di averle ricevute il 25/06/2024, proponendo quindi l'istanza di restituzione il 28/06/2024 entro i termini. La Corte di appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che l'imputato fosse venuto comunque a conoscenza della pendenza del giudizio in quanto, nelle fasi delle indagini, aveva nominato un difensore presso il quale aveva eletto domicilio e a tale difensore era stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorrente deduceva altresì che l'elezione di domicilio non prova di per sé la conoscenza del processo e invocava l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per ottenere la restituzione in termini.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che la sola elezione di domicilio presso il difensore non sia sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto di citazione e della pendenza del processo. Ha richiamato il principio secondo cui chi chiede la restituzione deve limitarsi ad allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento di conoscenza e valutare la tempestività. Nel caso di specie la Corte di appello non ha fornito elementi adeguati a dimostrare che Stasi avesse avuto conoscenza dell'imputazione: anzi risultava che il difensore di fiducia non era mai comparso davanti al Tribunale e non aveva ricevuto avvisi di differimento d'ufficio durante il periodo pandemico. Pertanto la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione in termini di Stasi per proporre impugnazione avverso la sentenza del 20/11/2023.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
comma 2.1 (introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
La restituzione nel termine va accordata se non risulta che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del giudizio e se risulta che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa; chi richiede la restituzione deve allegare il momento di effettiva conoscenza, mentre il giudice valuta e, se del caso, accerta un momento diverso.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 11, comma 1, lett. b), n. 1
Ha introdotto la previsione che modifica l'art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1) applicabile alle impugnazioni per sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della modifica; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla fattispecie trattata.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore, da sola, non prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto di citazione o della pendenza del processo; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che renda probabile tale conoscenza.
- Chi chiede la restituzione in termini deve allegare il momento in cui ha effettivamente conosciuto la sentenza o la pendenza del giudizio; non grava su di lui l'onere di provare in modo pieno la mancata conoscenza.
- Spetta al giudice l'onere di accertare il momento reale di conoscenza e di valutare la tempestività della richiesta rispetto a quel momento; se non emerge prova che l'imputato fosse a conoscenza, la restituzione va concessa salvo responsabilità dell'interessato.
- La mancata ricezione da parte del difensore domiciliatario di atti rilevanti (anche se risultano trasmessi telematicamente) e l'assenza di compresenze del difensore in udienza sono elementi che possono favorire la concessione della restituzione.
- In situazioni analoghe è utile produrre elementi documentali che dimostrino il momento in cui si è venuti a conoscenza della sentenza (richieste copie, ricevute PEC, date di ritiro degli atti) e eventuali circostanze che ostacolino la conoscenza (es. assenza del difensore, difficoltà nella notifica in pandemia).
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