Cassazione Penale, Sentenza n. 25108/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania, aveva rideterminato le pene nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per più imputati, confermando le condanne per associazione per delinquere, rapina consumata e tentata, ricettazione, furto tentato e consumato. In Cassazione, un imputato ha censurato soltanto la condanna al pagamento delle spese di parte civile, sostenendo che il reato cui si riferiva la costituzione della parte civile non gli era mai stato contestato e che la parte civile si era costituita solo nei confronti di altri coimputati. Gli altri tre imputati hanno dedotto la carenza o apparenza della motivazione della sentenza di appello, assumendo che la Corte territoriale si fosse limitata ad affermazioni generiche sulla ammissibilità del concordato, senza verificare adeguatamente i presupposti per escludere una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per giustificare la congruità della pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato che aveva contestato la sola statuizione sulle spese di parte civile: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sua condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, eliminando tale statuizione perché estranea al dispositivo di primo grado e adottata in assenza dei presupposti. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri tre imputati, osservando che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione della volontà di adesione, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto al concordato; inoltre, la motivazione della Corte di merito, benché sintetica, era sufficiente e i ricorrenti non si erano confrontati con essa. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti inammissibili alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra richiesto e deciso.
art. 129 c.p.p.
Il giudice può pronunciare proscioglimento solo se dagli atti emergono elementi idonei a escludere la responsabilità; la Corte richiama il parametro per escludere che nel caso vi fosse spazio per una assoluzione di merito.
art. 609, comma 2, c.p.p.
È richiamato per affermare l'ammissibilità della censura relativa a una statuizione accessoria introdotta in appello e non ricompresa nella rinuncia ai motivi.
art. 620, lett. l), c.p.p.
Consente l'annullamento senza rinvio quando la statuizione illegittima può essere eliminata direttamente dalla Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato nel provvedimento come norma di cornice per l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità non si estende al merito della concorde determinazione sanzionatoria, ma resta circoscritto ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
- La motivazione della sentenza che recepisce il concordato può essere sintetica o implicita, purché renda comprensibile che il giudice ha escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha verificato la congruità della pena concordata rispetto ai fatti e agli atti di causa.
- Una statuizione accessoria pronunciata in appello, che sia estranea al contenuto del provvedimento di primo grado e non rientri nell'oggetto dell'accordo processuale, può essere censurata in cassazione e, se illegittima, eliminata senza rinvio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e, se vi è parte civile, alla rifusione delle spese del grado di legittimità.
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