Sentenza n. 58/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del Decreto N. -OMISSIS-. emesso dal Questore della Provincia di Terni, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva revocato al ricorrente il porto d’armi uso venatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso venatorio, motivato dall’assunzione occasionale ma reiterata di cocaina
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Terni aveva respinto la richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso venatorio, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha lamentato che l’Amministrazione non avesse esaminato le osservazioni formulate nella fase partecipativa e la documentazione relativa a successive analisi del capello, che avrebbero dimostrato l’assenza di uso di stupefacenti. Ha inoltre sostenuto che il solo uso occasionale di stupefacenti, risultante da dichiarazioni rese nell’ambito di un’indagine penale riguardante terzi, non fosse sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità ai sensi dell’art. 43 TULPS. La Questura aveva invece evidenziato che il ricorrente aveva riferito di avere assunto occasionalmente cocaina in più episodi tra il 2022 e la fine del 2023, con l’ultimo episodio collocato a meno di due anni dalla domanda di rinnovo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha distinto tra l’uso di stupefacenti occasionale, unico, isolato e risalente nel tempo, che non può automaticamente determinare il diniego senza ulteriori specifiche valutazioni sulla personalità e sulla condotta dell’interessato, e l’uso occasionale ma reiterato e temporalmente vicino alla domanda, che costituisce presupposto ostativo sufficiente al diniego del porto d’armi e non richiede particolari motivazioni aggiuntive. Nel caso concreto, l’assunzione di cocaina non era un episodio unico e isolato, ma risultava ripetuta e l’ultimo episodio era relativamente recente. Tali elementi mantenevano quindi rilevanza ai fini dell’art. 43 TULPS, in relazione all’art. 1, punto 5, del d.m. 28 aprile 1998, senza che la Questura fosse già tenuta a rivalutare la situazione sulla base della condotta successiva e della personalità del richiedente. Il TAR ha inoltre valorizzato i possibili effetti della cocaina sulle funzioni percettive e sulla capacità di elaborare le informazioni sensoriali, ritenendoli incompatibili con la piena affidabilità nell’uso delle armi. La censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali è stata respinta perché il ricorrente si era limitato a ribadire l’insufficienza degli episodi pregressi e non aveva allegato in sede procedimentale i referti delle analisi del capello; quelli prodotti in giudizio erano comunque non attuali e riferiti soltanto ai quattro mesi precedenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, punto 5, d.m. 28 aprile 1998
Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti …
La previsione è stata interpretata nel senso che l’assunzione anche occasionale di stupefacenti può costituire causa ostativa al porto d’armi. Quando l’assunzione è reiterata e non remota rispetto alla domanda, il presupposto ostativo opera senza necessità di ulteriori particolari motivazioni; diversamente, per un episodio unico, isolato e risalente, occorrono specifiche valutazioni su personalità e condotta dell’interessato.
art. 43 TULPS
La disposizione consente di negare il titolo di polizia quando l’assunzione di stupefacenti, valutata alla luce dei requisiti psico-fisici previsti dalla disciplina tecnica, evidenzi una carenza di affidabilità nell’uso delle armi.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione non impone, nel caso di assunzione di stupefacenti occasionale ma reiterata e recente, specifiche ulteriori valutazioni sulla personalità dell’interessato, essendo sufficiente il richiamo al presupposto ostativo accertato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni partecipative devono essere effettivamente considerate, ma la loro mancata analitica confutazione non determina illegittimità quando si limitino a riproporre argomenti già valutati e la documentazione rilevante non sia stata allegata in sede procedimentale.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio e verificata l’assenza di esigenze difensive ostative.
Massime di principio
- L’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti può costituire causa ostativa al rilascio o al rinnovo del porto d’armi quando, per reiterazione e prossimità temporale alla domanda, evidenzi una persistente carenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti per l’uso delle armi.
- L’uso di stupefacenti occasionale, unico, isolato e risalente nel tempo non determina automaticamente il diniego del porto d’armi: in tale ipotesi l’Amministrazione deve supportare il giudizio di inidoneità con specifiche valutazioni riguardanti la personalità e la condotta dell’interessato.
- Quando l’assunzione di stupefacenti, pur qualificata come occasionale, risulta ripetuta e non remota rispetto alla domanda di rilascio o rinnovo del porto d’armi, essa integra di per sé il presupposto ostativo e non sono necessarie ulteriori particolari motivazioni sulla personalità del richiedente.
- La produzione di analisi successive, non allegate all’istanza né alle osservazioni procedimentali e riferite soltanto a un periodo limitato, non impone alla Questura una rivalutazione del giudizio ostativo fondato su episodi recenti e reiterati di assunzione di stupefacenti.
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