Cassazione Civile, Ordinanza n. 28962/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente appalto)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione degli esiti di una gara pubblica bandita per l'affidamento integrato della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al nuovo allestimento museografico e agli arredi di un museo nazionale. Un'ATI concorrente aveva chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore dell'ATI oggi ricorrente, deducendo che l'offerta tecnica di quest'ultima conteneva soluzioni e prodotti appartenenti alla proprietà industriale di un'impresa terza, coperti da brevetto e non nella disponibilità dell'offerente, oltre a profili di non reperibilità sul mercato e di contrasto con il disciplinare di gara. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, ha dichiarato improcedibile l'appello principale dell'odierna ricorrente per sopravvenuta nuova aggiudicazione non impugnata, ma ha comunque esaminato il merito confermando l'illegittimità della precedente aggiudicazione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi attinenti alla giurisdizione: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la lite avrebbe avuto come petitum sostanziale l'accertamento di una violazione di brevetti, materia riservata al giudice ordinario; 2) difetto di giurisdizione per avere il Consiglio di Stato deciso nel merito nonostante l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse; 3) sconfinamento nel merito amministrativo, per avere il giudice amministrativo compiuto valutazioni riservate alla stazione appaltante, specie circa la disponibilità e l'utilizzabilità dei prodotti e delle soluzioni offerte in gara.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, perché il petitum sostanziale della controversia resta l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara pubblica e non l'accertamento della titolarità o violazione di brevetti, che nella specie rilevano solo come fatto presupposto della valutazione sull'offerta. Hanno inoltre ritenuto che la doglianza sull'improcedibilità attiene ai limiti interni della giurisdizione e non integra eccesso di potere giurisdizionale, e che non vi è sconfinamento nel merito, poiché il controllo sull'offerta e sui requisiti di partecipazione, quando fondato su criteri oggettivi e sulla lex specialis, rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
delimita il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi di giurisdizione.
art. 360, co. 1, n. 1, c.p.c.
indica il mezzo di impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
richiamato come norma processuale del giudizio di impugnazione per motivi di giurisdizione.
artt. 7 e 133 c.p.a.
richiamati per il riparto di giurisdizione nelle controversie amministrative, in particolare sugli appalti pubblici.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha ritenuto che la questione attenga ai limiti interni della giurisdizione.
art. 66 del d.lgs. n. 30/2005
la tematica brevettuale può rilevare come fatto nella valutazione dell'offerta di gara, ma non muta la giurisdizione quando il petitum resta l'annullamento dell'aggiudicazione.
art. 95 del d.lgs. n. 50/2016
richiamato in relazione alla disciplina dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la Corte non accoglie la censura di violazione.
art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016
richiamato come base dell'esclusione per informazioni false o fuorvianti e per l'indicazione in offerta di materiali e soluzioni non disponibili o non nella disponibilità dell'offerente.
art. 25 del Disciplinare di gara
aver verificato e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali … necessari per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi
la disponibilità e reperibilità dei materiali richiesti dal disciplinare costituisce requisito della partecipazione/offerta e la sua mancanza legittima l'esclusione.
art. 122 c.p.a.
richiamato nella domanda originaria di inefficacia del contratto e subentro.
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la domanda mira all'annullamento di un provvedimento di gara pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo anche quando i fatti allegati richiamino profili di proprietà industriale o brevetti, purché tali profili operino solo come presupposto fattuale della legittimità dell'aggiudicazione.
- La deduzione di una questione che, in astratto, potrebbe integrare una controversia di diritto civile o industriale non sposta la giurisdizione se nel giudizio non è chiesto l'accertamento della titolarità o violazione del diritto di privativa, ma la verifica della legittimità dell'offerta e dell'aggiudicazione.
- L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale: si tratta, al più, di un errore di rito o di applicazione delle norme processuali, che attiene ai limiti interni della giurisdizione.
- Il sindacato del giudice amministrativo non sconfina nel merito quando verifica, sulla base di regole oggettive della lex specialis e della normativa di settore, l'esistenza dei requisiti di partecipazione e la conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara; in tali casi non vi è sostituzione alla discrezionalità tecnica o amministrativa.
- La presenza in offerta di soluzioni o materiali non nella disponibilità dell'offerente, o comunque non reperibili secondo quanto richiesto dal disciplinare, può legittimare l'esclusione o l'annullamento dell'aggiudicazione quando tali elementi siano richiesti a pena di esclusione o siano incompatibili con norme imperative e con la lex specialis.
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