Cassazione Penale, Sentenza n. 05897/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la decisione di consegna al mandato di arresto europeo croato: 1) violazione degli artt. 18, lett. p), e 22, comma 5, legge 22/04/2005, n. 69 e del principio di primario esercizio della giurisdizione italiana, per la pendenza in Italia del procedimento n. 5259/23 RGNR (rapina aggravata) con udienza fissata il 10/05/2026; si lamenta che la Corte di appello non abbia valutato la documentazione depositata e che l'eventuale consegna precluderebbe il diritto di difesa. 2) violazione degli artt. 6 e 18-bis, comma 2-bis, legge 22/04/2005, n. 69, per la mancata considerazione del radicamento in Italia nonostante documentazione attestante la permanenza sul territorio da oltre dieci anni; la Corte di appello avrebbe ritenuto che la presenza fosse riconducibile all'attività delittuosa e non a stabile integrazione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato; la norma richiamata (art. 18, lett. p) era non più vigente e in ogni caso inconferente alla fattispecie; la pendenza del procedimento italiano non impedisce automaticamente la consegna e, se si voleva ottenere il rinvio dell'esecuzione per consentire il processo in Italia, occorreva una specifica istanza e l'allegazione di un interesse concreto ai sensi dell'art. 24 legge n. 69/2005; inoltre la detenzione all'estero costituisce legittimo impedimento e non toglie automaticamente la possibilità di difesa. Secondo motivo: inammissibile perché le censure attengono alla motivazione e alla valutazione di fatto sul radicamento, non a violazioni di legge; la Corte di appello ha compiutamente motivato che i precedenti penali e le pendenze non supportano il radicamento e ha applicato i principi di giurisprudenza consolidata. Esito processuale: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria eseguirà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18, lett. p)
La Corte osserva che la disposizione era non più vigente nella forma invocata e, comunque, risultava inconferente alla fattispecie in esame; la norma riguardava ipotesi specifiche di mandato d'arresto europeo attinenti a reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiedente o a situazioni speciali e non si applicava nel caso deciso.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22, comma 5
Richiamata in punto di adempimenti di cancelleria al termine del procedimento; non è stata ritenuta dagli giudici norma idonea a impedire la consegna per la sola pendenza di un procedimento in Italia.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis
Imposta alla Corte di appello l'obbligo, a pena di nullità, di indicare i specifici indici e i criteri di valutazione relativi al radicamento nel territorio nazionale; la Cassazione può sindacare il rispetto di tale prescrizione normativa, ma non il mero apprezzamento dei fatti ove configurato come valutazione motivazionale.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 24
Attribuisce alla Corte di appello la facoltà discrezionale di disporre il rinvio della consegna per permettere un processo in Italia per reati diversi da quello oggetto del mandato europeo; tale facoltà richiede una valutazione discrezionale e, se si pretende il rinvio, occorre che sia espressamente chiesta e che venga prospettato un interesse specifico.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 20
Contiene criteri utili per l'esercizio della discrezionalità di cui all'art. 24; richiamata quale parametro per valutare la richiesta di rinvio ma non risolutiva senza una specifica istanza della difesa.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 - art. 18
Richiamato per le modifiche normative che hanno inciso sulle limitazioni di impugnabilità (art. 22 legge n.69/2005) e sulla disciplina del radicamento; indica la cornice riformata entro cui si valuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere del pagamento delle spese e la possibilità di infliggere una ammenda pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicato dalla Corte per liquidare la sanzione di euro 3.000.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 6
Richiamata dalla difesa ma, come gli altri riferimenti normativi, non idonea a impedire la consegna ove mancasse un'istanza formale di rinvio e dove la valutazione del radicamento sia rimessa alla discrezionalità motivata della Corte di appello.
Massime di principio
- La mera pendenza di un procedimento penale in Italia non impedisce automaticamente l'esecuzione di un mandato di arresto europeo: per ottenere il rinvio della consegna occorre chiedere espressamente il rinvio e dimostrare un interesse specifico ai sensi dell'art. 24 della legge n. 69/2005.
- La detenzione e la prosecuzione del procedimento all'estero costituiscono legittimo impedimento e non determinano, di per sé, una violazione del diritto di difesa; molte attività difensive possono essere svolte anche in assenza del detenuto.
- Per far valere il motivo di rifiuto basato sul 'radicamento' nel territorio nazionale è necessario fornire elementi oggettivi e documentali che comprovino l'integrazione sociale e il riconoscimento di valori socialmente condivisi: semplici dichiarazioni verbali o la sola presenza cronologica non sono sufficienti.
- La Corte di appello è tenuta, a pena di nullità, a indicare i specifici indici e i criteri di valutazione previsti dalla normativa (art. 18-bis legge n.69/2005) quando valuta il radicamento; la Cassazione può sindacare il rispetto di tale obbligo formale, ma non è sede per riequilibrare puramente la valutazione motivazionale dei fatti.
- I precedenti penali e le pendenze giudiziarie, di regola, indeboliscono l'argomentazione a favore del radicamento perché sono incompatibili con la finalità di reinserimento sociale che il radicamento dovrebbe testimoniare.
- In sede di ricorso per cassazione contro decisioni sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo, è fondamentale dedurre motivi di diritto e non limitarsi a critiche della motivazione o a rinnovare la valutazione di fatto già compiuta dalla Corte di appello.
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