Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27717/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Alessandro impugnava la conferma della condanna per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) relative a fatture emesse tra il 21/7/2014 e il 9/9/2014 e per distruzione/occultamento di fatture (art. 10 d.lgs. 74/2000). I ricorsi deducevano: prescrizione, insussistenza del dolo specifico, impossibilità di trarre vantaggio fiscale dalle operazioni, carenze probatorie (mancata acquisizione di visure camerali), violazione dell'art. 195 c.p.p. per uso di deposizioni indirette, mancata prova di chi avesse distrutto le fatture, nonché violazione del principio del bis in idem in relazione a una sentenza penale (Tribunale di Forlì n. 979/19) già passata in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità relativa al capo concernente l'art. 10 d.lgs. 74/2000 per violazione del divieto di bis in idem, dovendo considerarsi unitario il reato di distruzione/occultamento delle scritture contabili anche se realizzato in tempi diversi; la sentenza di Forlì passata in giudicato impedisce quindi il perseguimento per lo stesso fatto. Per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 i motivi di impugnazione sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto provata la mancanza di tracce degli acquisti nella documentazione della Omer, l'assenza di prova di un rapporto d'appalto che giustificasse i trasferimenti dei mezzi e la riconducibilità dell'occultamento/distruzione a D'Alessandro quale legale rappresentante. La eccezione di prescrizione relativa all'art. 8 è stata respinta (termine di prescrizione decennale e lettura del dispositivo come momento rilevante). In ragione di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata soltanto limitatamente al capo relativo all'art. 10 per difetto della condizione di procedibilità (bis in idem) e ha rideterminato la pena sottraendo l'aumento per continuazione (riduzione di sei mesi), lasciando la pena definitiva in due anni di reclusione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    Riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto non prescritti i fatti posti in essere dopo il 21/7/2014 e ha confermato la qualificazione del fatto come reato ai sensi di tale articolo.

  • d.lgs. 74/2000, art. 10

    Riguarda la distruzione o l'occultamento di scritture contabili e documenti obbligatori; la Corte ha affermato la natura unitaria del reato anche se la distruzione/occultamento riguarda più documenti compiuti in tempi diversi, con conseguente operatività del principio del bis in idem se è già intervenuta sentenza definitiva sugli stessi documenti.

  • d.lgs. 74/2000, art. 8 comma 2 bis

    Richiamato dai ricorrenti per un possibile trattamento sanzionatorio favorevole; la Corte non ha ritenuto prospettata adeguatamente l'applicabilità in sede di legittimità e la questione non è stata accolta.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Richiamato dai difensori come possibile causa di diminuzione della pena; la Corte non ha ritenuto dedotta o applicabile l'agevolazione in modo fondato nel corso del ricorso di legittimità.

  • cod. proc. pen., art. 195

    Contestazione relativa all'uso di deposizioni che riferivano accertamenti svolti da altri; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché non era stata chiesta l'escussione della fonte delle informazioni.

  • cod. proc. pen., art. 533

    Norme sulla motivazione e i motivi di appello; la Corte ha rilevato che molte censure non erano state dedotte in appello o non erano specifiche, rendendole inammissibili in Cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 620 comma 1 lett. i)

    Potere della Cassazione di rideterminare la pena; esercitato per togliere l'aumento per continuazione e fissare la pena definitiva.

  • cod. proc. pen., art. 129

    Richiamato dai difensori in tema di cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha spiegato i limiti alla rilevazione della prescrizione in sede di legittimità quando il rapporto processuale non è validamente instaurato per effetto di inammissibilità dei motivi.

  • cod. proc. pen., art. 649

    Richiamato in relazione a presunta giudicabilità o giudicato; la Corte ha valutato che l'eccezione di bis in idem era fondata per i capi concernenti le stesse fatture già giudicate

Massime di principio

  • Il reato di distruzione o occultamento di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) ha natura unitaria: la distruzione/occultamento, anche se compiuto in tempi diversi e riguardante più documenti relativi allo stesso periodo d'imposta, integra un unico reato rilevante ai fini del divieto del bis in idem; la pluralità di documenti incide sul piano della determinazione della pena e non sulla pluralità di reati.
  • In Cassazione non possono essere dedotti nuovi vizi o fondamenti che non siano stati specificamente sollevati e motivati in grado d'appello; le censure generiche o tardive sono inammissibili.
  • Per la valutazione della prescrizione è rilevante il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna in grado di merito; inoltre, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza su alcuni capi, non si forma un valido rapporto di impugnazione che consenta di far valere la prescrizione intervenuta successivamente per quegli stessi capi.
  • Le prove documentali e le verifiche sui registri della controparte (es. assenza di registrazioni di acquisto nella società che dovrebbe aver comprato i beni) sono elementi che possono fondare la ricostruzione dell'emissione di fatture inesistenti; la mera dichiarazione di esistenza di un rapporto d'appalto deve essere dimostrata nei profili economici e giuridici per essere credibile.
  • La responsabilità per occultamento o distruzione di documenti può essere direttamente ricollegata al legale rappresentante quando non emergano elementi che indichino l'intervento di terzi e quando non sia provata la presenza di deleghe o affidamenti che escludano la sua responsabilità.
  • Le doglianze relative all'uso di deposizioni che riportano accertamenti di terzi richiedono che la difesa chieda l'escussione della fonte informativa: in mancanza, l'eccezione è difficilmente fondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.