Parere n. 160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Sebastiano Barresi contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), Cineca, l’Università di Sassari e l’Università di Palermo e nei confronti dei signori Rosa Coppola, Susanna Gunnella e Ernesto De Piano per l’annullamento: a) del provvedimento non conosciuto con il quale il sistema informatico del portale Universitaly (gestito dal CINECA per conto del MIUR) non consente, nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alle scuole di specializzazione mediche di cui al D.M. 8 agosto 2014, n. 612, di poter continuare a permanere nelle “specifiche graduatorie di Scuola” da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa; b) ove occorra, del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte; c) del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre; d) del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole prescelte; e) del provvedimento 3 febbraio 2015 di chiusura della graduatoria di dermatologia e venereologia ove si riscontra la presenza di soggetti ammessi con punteggi più bassi di parte ricorrente; per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di poter permanere nelle "specifiche graduatorie di Scuola" nella quale è in attesa di "prenotazione" e/o "assegnazione" del posto e/o dalla quale è stato dichiarato rinunciatario pur senza alcuna espressione di volontà in tal senso e ove, preso atto degli scorri menti sopravvenuti, è già documentale che lo stesso avrebbe ora ottenuto l'ammissione; per la condanna, anche in forma specifica, delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alla graduatoria nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2014/2015 e richiesta di permanenza nelle specifiche graduatorie di scuola.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente aveva contestato la graduatoria nazionale e gli atti applicativi relativi all’ammissione alle scuole di specializzazione mediche, lamentando, tra l’altro, la violazione della disciplina concorsuale e dei decreti ministeriali regolanti la procedura, l’illegittima decadenza dalle graduatorie delle scuole nelle quali risultava in attesa, l’assenza di una preventiva graduazione delle scuole prescelte, l’errata chiusura della graduatoria di dermatologia e venereologia e vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento, lesione del legittimo affidamento e violazione del favor partecipationis. Il ricorrente chiedeva inoltre l’accertamento del diritto a permanere nelle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti necessari all’ammissione, anche con eventuale condanna delle amministrazioni al pagamento di somme.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché nelle more era stato ammesso alla scuola di specializzazione e aveva conseguito il bene della vita perseguito. Tale ammissione era intervenuta dopo il parere cautelare del 21 settembre 2015, che lo aveva ammesso temporaneamente alla frequenza in soprannumero e senza borsa di studio. Poiché la pretesa sostanziale risultava pienamente soddisfatta, la Sezione ha applicato il principio del consolidamento e l’art. 34, comma 5, c.p.a., esprimendo parere per la cessazione della materia del contendere.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La pretesa del ricorrente è risultata pienamente soddisfatta per effetto della successiva ammissione alla scuola di specializzazione; ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 36, comma 1
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina
La norma è richiamata quale fondamento della disciplina regolamentare dell’ammissione alle scuole di specializzazione.
d.M. 8 agosto 2014, n. 612
bando di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche
Il decreto costituisce uno degli atti impugnati e disciplina la procedura concorsuale e le graduatorie di scuola.
d.M. 30 giugno 2014, n. 105
disciplina ministeriale relativa alle scuole prescelte
Il decreto è stato impugnato nella parte in cui sarebbe stato interpretato nel senso dell’assenza di un obbligo di graduazione delle scuole prescelte.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a una procedura concorsuale, la successiva ammissione del ricorrente alla posizione o struttura cui aspirava determina la piena soddisfazione della pretesa sostanziale e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di fatti sopravvenuti intervenuti nel corso del giudizio, la situazione concreta si sia consolidata in modo favorevole al ricorrente e non residui un interesse attuale alla decisione sulle censure originarie.
- Nel ricorso straordinario, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, unita alla sopravvenuta realizzazione del bene della vita perseguito, consente di definire l’affare mediante cessazione della materia del contendere.
Ammissione a scuola di specializzazione medica e cessazione della materia del contendere
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un medico aspirante all’ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2014/2015. Il ricorso era rivolto contro il Ministero competente, CINECA e le università interessate, nonché nei confronti di alcuni candidati controinteressati.
Premesse e domanda del ricorrente
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria nazionale di merito e gli atti relativi alla gestione delle graduatorie delle singole scuole. In particolare, contestava il funzionamento del portale Universitaly, che gli avrebbe impedito di permanere nelle graduatorie di scuola nelle quali risultava ancora in attesa, nonché l’interpretazione del bando secondo cui l’accettazione del posto in una scuola avrebbe comportato la decadenza dalle altre graduatorie, anche quando la scuola accettata non fosse la prima opzione.
Erano stati inoltre impugnati il d.M. 8 agosto 2014, n. 612, il d.M. 30 giugno 2014, n. 105 e il provvedimento del 3 febbraio 2015 di chiusura della graduatoria di dermatologia e venereologia. Il ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto a permanere nelle graduatorie e di ottenere l’ammissione alla scuola, oltre all’eventuale condanna delle amministrazioni all’adozione degli atti conseguenti e al pagamento delle somme spettanti.
Censure dedotte
Le doglianze riguardavano la violazione della disciplina regolamentare e dei principi in materia concorsuale, la violazione del buon andamento e del favor partecipationis, la lesione del legittimo affidamento, nonché diversi profili di eccesso di potere, tra cui contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento. Il ricorrente lamentava anche la violazione della gerarchia delle fonti e l’esorbitanza della disciplina ministeriale.
Sviluppo cautelare e sopravvenienze
Con parere sospensivo n. 2645/2015 del 21 settembre 2015, la Sezione Seconda aveva accolto parzialmente l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente il ricorrente alla frequenza di una Scuola di specializzazione in soprannumero e senza borsa di studio, e aveva invitato il Ministero a depositare la relazione prevista dalla disciplina del ricorso straordinario.
Poiché il parere interlocutorio era rimasto inadempiuto, nel giugno 2024 la Sezione Prima aveva chiesto alle parti di comunicare se persistesse l’interesse alla definizione del giudizio o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità. Il difensore del ricorrente ha dichiarato che quest’ultimo non era più interessato alla prosecuzione, poiché nel frattempo era stato comunque ammesso alla scuola di specializzazione e aveva ottenuto il bene della vita perseguito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha valorizzato la successiva ammissione del ricorrente, intervenuta dopo l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare. Tale sopravvenienza ha determinato il consolidamento della situazione favorevole e la piena soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta il giudice dichiara cessata la materia del contendere, la Sezione ha ritenuto non necessario esaminare nel merito le censure proposte contro la graduatoria e gli atti della procedura.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente era stato successivamente ammesso alla scuola di specializzazione e aveva conseguito il risultato sostanziale perseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →