Ordinanza n. 66/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento trasmesso in data 25.11.2025 con cui la Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, sezione competitività, servizio incentivi alle PMI e grandi imprese, ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso alle agevolazioni previste dall'avviso pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPIA Turismo)” presentata dalla ditta “Epifani Carlo” (codice pratica MPT001665) in data 20.9.2024 per la realizzazione di un programma di investimento dal costo complessivo previsto di € 563.986,59, inquadrato nella tipologia di cui all'art. 6, co. 2, lett. b2), del citato avviso, avente ad oggetto il recupero ed il restauro conservativo di un immobile sito nel centro storico del Comune di Vernole - frazione di Acaya, Largo Castello n. 20/21, da destinare a struttura ricettiva extralberghiera della tipologia affittacamere; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la proposta di inammissibilità di Puglia Sviluppo s.p.a. del 17.11.2025 (parte integrante del provvedimento del 25.11.2025), nonché la comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10-bis legge n. 241/1990 di Puglia Sviluppo s.p.a. prot. n. 6626/U del 22-9-2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di agevolazione nell'ambito dell'avviso pubblico MiniPIA Turismo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento regionale del 25 novembre 2025, nonché la proposta di inammissibilità e la comunicazione dei motivi ostativi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda di agevolazione riguardava un programma di investimento per il recupero e il restauro conservativo di un immobile sito in zona A, nel centro storico di Acaya, da destinare a struttura ricettiva extralberghiera. L'avviso richiedeva, per la tipologia progettuale invocata, che l'immobile fosse abbandonato da almeno tre anni, ubicato in zona A o nella città consolidata e destinato interamente ad attività ricettiva, con asseverazione dello stato di abbandono. La specifica ragione della non ammissione era individuata dall'amministrazione nell'esistenza di interventi di manutenzione delle facciate, risultanti da una CILA del 2021 intestata al precedente proprietario, nonché in ulteriori iniziative edilizie e di rifunzionalizzazione dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che gli interventi sulle facciate visibili dalla via pubblica non potessero essere qualificati come mera manutenzione ordinaria. Nella CILA dell'11 novembre 2021, infatti, le opere erano state dichiarate riconducibili al restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001; dagli ulteriori titoli edilizi emergeva inoltre che erano stati programmati altri lavori di ristrutturazione, sebbene non realizzati. Il giudice ha altresì ritenuto insussistente lo stato di abbandono perdurante da almeno tre anni: l'immobile, pur non utilizzato, era inserito in una iniziativa di rifunzionalizzazione già avviata prima della pubblicazione dell'avviso e orientata al suo riutilizzo. Non ravvisando quindi, allo stato, elementi sufficienti per sospendere il provvedimento impugnato, il TAR ha respinto la cautelare e ha compensato le spese della relativa fase per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta sulla base della sommaria delibazione dei presupposti cautelari.
art. 6, comma 2, lett. b2), avviso pubblico MiniPIA Turismo
immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona "A" - centro storico - nonché nella “città consolidata” così come definita dal PPTR […] collocati in un complesso immobiliare unitario da destinarsi interamente ad attività ricettiva; lo stato di abbandono deve essere asseverato da tecnico abilitato
La disposizione richiede, per l'ammissibilità dell'investimento, l'abbandono dell'immobile per almeno tre anni e la sua destinazione interamente ricettiva; il giudice ha ritenuto non integrato il requisito dell'abbandono in presenza di una iniziativa di rifunzionalizzazione già in corso.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La qualificazione delle opere nella CILA come restauro e risanamento conservativo ha escluso, nella valutazione cautelare, che si trattasse di meri interventi di manutenzione ordinaria.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione a un finanziamento pubblico riservato a immobili abbandonati da un determinato periodo, il requisito dell'abbandono può risultare insussistente anche quando l'immobile non sia concretamente utilizzato, se la documentazione dimostra che era già inserito in una iniziativa di rifunzionalizzazione orientata al suo riutilizzo prima della pubblicazione dell'avviso.
- Nella valutazione dell'ammissibilità di un progetto agevolato, la qualificazione delle opere edilizie contenuta nei titoli abilitativi presentati dal privato costituisce elemento rilevante per escludere che si tratti di meri interventi di manutenzione ordinaria.
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di esclusione o inammissibilità di una domanda di finanziamento può essere negata quando, sulla base della documentazione disponibile, risultino non integrati i requisiti sostanziali previsti dall'avviso pubblico.
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