Cassazione Penale, Ordinanza n. 38713/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra due sentenze definitive relative a fatti di furto di energia elettrica. Sosteneva, in sostanza, che tra le diverse violazioni sussistesse un disegno criminoso unitario e che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo erroneo nel negarne il riconoscimento. La Corte osserva però che le doglianze sono manifestamente infondate: il giudice dell'esecuzione ha valorizzato il notevole lasso temporale tra i fatti, la distanza di oltre quattro anni tra il primo e il secondo episodio, l'assenza di concreti elementi allegati dalla richiedente a sostegno della preventiva programmazione unitaria, e la mera omogeneità delle violazioni non basta a fondare la continuazione. Le ulteriori censure sono qualificate come richieste di rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i fatti di furto di energia elettrica, poiché la ricorrente non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una preventiva e unitaria programmazione criminosa. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, che deve essere desumibile da elementi concreti e non dalla sola omogeneità dei reati o dalla loro contiguità cronologica.
art. 591 c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate o tendono a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario che il giudice possa desumere, da elementi specifici e concreti, una preventiva ideazione unitaria dei reati, antecedente almeno al primo episodio della sequenza.
- La mera identità o omogeneità dei reati, così come la sola vicinanza temporale tra gli episodi, non bastano di per sé a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; anzi, un rilevante intervallo temporale può legittimamente escluderla.
- L'onere di allegare fatti sintomatici della programmazione unitaria grava su chi chiede il beneficio della continuazione; in mancanza, il rigetto è legittimo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica o carente.
- L'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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