Cassazione Penale, Sentenza n. 30294/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Polverino, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, chiedeva di poter acquistare in regime di sopravvitto farina e lievito; il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il ricorso autorizzando l'acquisto. Il Ministero, il DAP e la Casa circondariale impugnavano tale ordinanza in Cassazione sostenendo (i) incompetenza giurisdizionale della magistratura di sorveglianza perché non era stata contestata una lesione attuale di diritti soggettivi, ma solo lamentele sulla regolamentazione interna; (ii) errata applicazione del principio di non discriminazione perché il confronto rilevante è tra detenuti dello stesso istituto e non tra istituti diversi; (iii) insussistenza di vizio motivazionale perché il divieto era giustificato da obiettive esigenze di ordine e sicurezza, attestate da accertamenti tecnici sulla pericolosità/infiammabilità di farina e lievito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la direzione dell'istituto rientra nella propria autonomia organizzativa quando adotta divieti motivati da esigenze di ordine e sicurezza e che, nel caso concreto, gli accertamenti tecnici hanno dimostrato la pericolosità potenziale di farina e lievito. Ha altresì ritenuto che il divieto non incide sul diritto all'alimentazione e alla salute, dato che il detenuto può usufruire del vitto conforme alle tabelle ministeriali. Inoltre non c'era ingiusta discriminazione all'interno dell'istituto (il divieto valeva anche per i detenuti comuni). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza e, conseguentemente, dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Il regime differenziato consente che l'Amministrazione penitenziaria adotti divieti di introduzione e detenzione di alimenti per obiettive esigenze di ordine e sicurezza; tali limitazioni sono legittime purché non incidano sui diritti alla salute e all'alimentazione.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Il rimedio davanti alla magistratura di sorveglianza tutela posizioni qualificabili come diritti soggettivi quando vi sia un pregiudizio grave e attuale derivante da condotte dell'Amministrazione penitenziaria; non ogni lamento sulla regolamentazione intramuraria dà luogo a tutela giurisdizionale.
art. 32 Cost.
Richiamato dal resistente come base del diritto alla salute; la Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale del diritto alla salute e all'alimentazione, ma ha ritenuto che le limitazioni contestate non lo ledessero, poiché l'Amministrazione garantisce vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024
«In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione»
Conferma il principio secondo cui l'amministrazione può vietare acquisti e detenzione di alimenti in regime 41-bis se motivato da esigenze oggettive di sicurezza e se non compromette i diritti fondamentali del detenuto.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può tutelare diritti soggettivi dei detenuti solo se è dimostrabile un pregiudizio grave e attuale; mere lamentele sulla regolamentazione interna potrebbero non essere sufficienti.
- L'Amministrazione penitenziaria ha ampia discrezionalità organizzativa nell'adottare divieti interni quando essi siano giustificati da obiettive esigenze di ordine e sicurezza e siano proporzionati.
- I divieti di introduzione o acquisto di alimenti in regime 41-bis sono legittimi se supportati da valutazioni tecniche sulla pericolosità e se non compromettono il diritto all'alimentazione e alla salute (es. garantendo vitto conforme alle tabelle ministeriali).
- La diversità di regole tra istituti penitenziari non costituisce automaticamente discriminazione: il confronto rilevante è il contesto concreto dell'istituto e la coerenza interna delle regole; è discriminatoria la situazione in cui i detenuti in regime differenziato godono di privilegi rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto.
- Le valutazioni tecniche (perizia di artificieri, accertamenti sulla infiammabilità) hanno peso decisivo nel bilanciamento fra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto.
- Per impugnare efficacemente una regolamentazione intramuraria è utile focalizzarsi su concrete lesioni del diritto alla salute o dell'alimentazione, documentando l'effetto pratico della limitazione e la mancanza di alternative garantite dall'Amministrazione.
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