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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26410/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, con applicazione di circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che il rinvenimento nell'abitazione derubata della sua fede nuziale e della sua patente non bastasse a provarne la partecipazione al furto e che la decisione avrebbe invertito illegittimamente l'onere della prova; (2) violazione dell'art. 625, n. 2, c.p. sull'aggravante della violenza sulle cose, perché non vi erano forzature di accesso e lo squarcio sul divano non sarebbe stato funzionale alla sottrazione delle monete; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva breve, ritenuto motivato solo con riferimento ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rinvenimento nell'abitazione derubata di oggetti personali dell'imputato, insieme alla disponibilità delle chiavi da parte di un soggetto a lui legato, costituiva un compendio indiziario serio e coerente, non assimilabile a una mera congettura, e che era legittimo valorizzare anche il silenzio difensivo in termini di mancata allegazione di elementi contrari. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio in presenza del divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 69, ultimo comma, c.p. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fondato il diniego delle pene sostitutive non solo sui precedenti penali, ma anche su un episodio sintomatico di inosservanza delle prescrizioni dell'autorità, con motivazione non censurata specificamente dal ricorrente. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, c.p.

    L'aggravante della violenza sulle cose è stata oggetto di censura, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di interesse, poiché la sua eventuale esclusione non avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 69, ultimo comma, c.p.

    Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti impediva di pervenire a un diverso bilanciamento anche nell'ipotesi di esclusione dell'aggravante contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato in relazione a un precedente proscioglimento per particolare tenuità del fatto, valorizzato dalla Corte territoriale come indice della tendenza dell'imputato a non rispettare le prescrizioni dell'autorità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la decisione valorizza il compendio indiziario e la necessità di allegazioni difensive concrete a fronte della prova indiziaria dell'accusa.

Massime di principio

  • In tema di prova indiziaria, il rinvenimento nel luogo del furto di oggetti personali dell'imputato può costituire un indizio grave e coerente della sua presenza e partecipazione al fatto, soprattutto se corroborato da ulteriori elementi convergenti, come la disponibilità delle chiavi da parte di soggetti a lui collegati.
  • Non vi è indebita inversione dell'onere della prova quando, dopo che l'accusa ha assolto il proprio onere probatorio anche mediante indizi, si richiede all'imputato di offrire una concreta allegazione difensiva idonea a contrastare il quadro probatorio, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
  • La valorizzazione del silenzio dell'imputato è consentita come elemento di giudizio nei limiti in cui si inscriva in un quadro probatorio già acquisito e non sostituisca l'accertamento probatorio dell'accusa.
  • È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso che censuri un'aggravante quando, anche ove esclusa, la decisione sul trattamento sanzionatorio resterebbe invariata per effetto di norme che impediscono un diverso bilanciamento delle circostanze.
  • Il diniego delle pene sostitutive è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito non si limiti a richiamare i precedenti penali, ma valorizzi anche elementi concreti sintomatici dell'inidoneità della misura a svolgere funzione rieducativa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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