Sentenza n. 433/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di esproprio del Comune di San Demetrio Ne' Vestini n. 1/2025; - di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e conseguenti, tra cui: i) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2018, con cui era approvato il Progetto definitivo-esecutivo di adeguamento della viabilità comunale del primo tratto del viale Gran Sasso; ii) l’atto prot. n. 224/2022 del 24.1.2022 di avvio del “procedimento per imposizione vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per la realizzazione del Progetto di adeguamento viabilità comunale primo tratto del viale Gran Sasso”; iii) la deliberazione della G.C. n. 8 del 31.5.2024; iv) l’atto prot. 2420/2024 del 6.6.2024 di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di adeguamento della viabilità comunale I tratto del viale Gran Sasso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esproprio n. 1 del 5 maggio 2025 e gli atti presupposti relativi all'adeguamento della viabilità comunale del primo tratto di viale Gran Sasso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio e gli atti presupposti deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 13 del R.D. n. 2359/1865 e degli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il termine quinquennale per l'adozione del decreto decorresse dall'approvazione del progetto del 20 dicembre 2018 e fosse ormai scaduto al momento dell'adozione del decreto del 5 maggio 2025, senza intervenuta proroga. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 6, commi 8 e seguenti, del d.P.R. n. 327/2001, l'incompetenza dell'organo emanante, la violazione dell'art. 97 Cost. e lo straripamento di potere, poiché il decreto era stato adottato dal responsabile dell'ufficio tecnico e responsabile del procedimento espropriativo, non qualificato come dirigente dell'ufficio per le espropriazioni. In terzo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 327/2001, poiché la comunicazione di avvio del procedimento del 6 giugno 2024 indicava le particelle 196, 906 e 907, ma non la particella 206, successivamente inclusa nel decreto di esproprio, deducendo così un vizio della procedura e della partecipazione. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare, già respinta per mancata allegazione e prova di un danno grave e irreparabile e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il termine quinquennale non decorresse dal progetto del 2018, poiché il Comune aveva approvato il 31 maggio 2024 un diverso progetto esecutivo, comprensivo di variante urbanistica e di un piano particellare di esproprio diverso da quello del 2018. Da tale nuova approvazione, costituente il provvedimento presupposto rilevante ai fini della validità del vincolo espropriativo, decorreva un nuovo termine quinquennale; il decreto del 5 maggio 2025 era quindi tempestivo. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva provato l'identità tra i due progetti e che il confronto tra i piani particellari evidenziava una diversa individuazione delle aree. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l'incompetenza dell'autore del decreto, valorizzando la disciplina applicabile ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del procedimento possono coincidere; pertanto, il responsabile dell'ufficio tecnico e RUP era legittimato ad adottare e sottoscrivere il decreto. Quanto al terzo motivo, la mancata indicazione della particella 206 nella comunicazione del 6 giugno 2024 è stata qualificata come mero refuso, inidoneo a compromettere la partecipazione procedimentale, poiché il ricorrente aveva espressamente menzionato la particella 206 nelle osservazioni del 7 luglio 2024, dimostrando di conoscere l'inclusione del bene nel progetto e di aver potuto svolgere le proprie difese. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 R.D. n. 2359/1865
Il ricorrente ne ha invocato la disciplina sul termine di efficacia del vincolo e sull'adozione del provvedimento ablativo; il motivo è stato respinto perché il termine decorreva dalla nuova approvazione del progetto e della variante urbanistica del 31 maggio 2024.
artt. 12 e 13 d.P.R. n. 327/2001
Il termine quinquennale per l'adozione del decreto di esproprio è stato ritenuto decorrente dalla nuova approvazione del progetto esecutivo comprensivo di variante urbanistica e del relativo vincolo espropriativo, non dalla precedente approvazione del 2018.
art. 6, commi 8 e seguenti, d.P.R. n. 327/2001
La censura di incompetenza è stata respinta poiché, nel piccolo comune interessato, le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del procedimento espropriativo potevano coincidere.
art. 53, comma 23, l. n. 388/2000
La disposizione è stata applicata nel senso di consentire, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la coincidenza tra il responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile del procedimento, con conseguente legittimazione di quest'ultimo all'adozione del decreto di esproprio.
art. 2 d.P.R. n. 327/2001
La doglianza relativa alla mancata indicazione di una particella nella comunicazione di avvio è stata respinta poiché l'omissione, qualificata come refuso, non aveva impedito al proprietario di conoscere l'oggetto dell'esproprio e di partecipare effettivamente al procedimento.
art. 16, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
La comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità è stata valutata alla luce dell'effettiva conoscenza dell'interessato e della possibilità concreta di presentare osservazioni.
art. 97 Costituzione
Il richiamo ai principi di buon andamento ed efficienza non ha comportato l'illegittimità del decreto, non essendo stata accertata l'incompetenza dell'organo emanante.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di una procedura espropriativa, l'amministrazione approva un nuovo progetto esecutivo che costituisce anche variante urbanistica e presenta un piano particellare diverso da quello precedente, la nuova approvazione può costituire il riferimento temporale per la decorrenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo espropriativo e per l'adozione del decreto di esproprio.
- La dedotta identità tra un progetto espropriativo precedente e quello successivamente approvato deve essere provata dalla parte che la allega; la diversa individuazione delle aree risultante dai rispettivi piani particellari è elemento idoneo a dimostrare l'autonomia della nuova iniziativa amministrativa.
- Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la coincidenza tra il responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile del procedimento espropriativo non determina, di per sé, l'incompetenza all'adozione del decreto di esproprio, quando la disciplina speciale consente tale cumulo di funzioni.
- L'omessa indicazione di una particella nella comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità del decreto di esproprio se l'interessato ha comunque acquisito effettiva conoscenza dell'inclusione del bene nell'intervento e ha potuto formulare osservazioni specifiche sul punto.
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