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Sentenza

Sentenza n. 2539/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOOPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0002560.18-10-2024, notificato a mezzo posta elettronica il 18 ottobre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Romania; - del parere endoprocedimentale reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento titolo estero acquisito in Romania; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, unitamente al parere endoprocedimentale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento del titolo rumeno di specializzazione sul sostegno. Ha dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, impugnando anche il parere endoprocedimentale del Ministero dell'Università e della Ricerca, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio aveva inoltre proposto istanza cautelare, accolta alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito. La ricorrente ha dichiarato di avere concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE e, secondo quanto rappresentato dal Ministero, aveva rinunciato alla procedura di riconoscimento del titolo estero per iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 d.l. n. 71/2024. Tali circostanze hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; il relativo vizio non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 7 d.l. n. 71/2024

    Indicato quale base dei percorsi formativi ai quali l'interessata si è iscritta dopo avere rinunciato alla procedura di riconoscimento del titolo estero; tale scelta ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un diniego amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti idonei a eliminare l'interesse attuale del ricorrente alla decisione, come la rinuncia alla procedura amministrativa originariamente contestata e il positivo completamento di un percorso alternativo idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle censure di legittimità dedotte contro il provvedimento impugnato, anche quando sia stata precedentemente accolta la domanda cautelare.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse si inserisca in un quadro caratterizzato da contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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