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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 86/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto Sonaglia responsabile di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme sulla circolazione stradale nonché confermato la sanzione accessoria della revoca della patente. Il ricorrente contestava: 1) la motivazione della Corte territoriale ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, in particolare circa la ricostruzione dinamica dell'urto con una BMW che avrebbe spostato a destra e la conseguente esclusione della sua efficienza causale; 2) la determinazione della pena ritenuta sproporzionata; 3) la mancata sostituzione della revoca della patente con la sospensione (si allegava, implicitamente, la rilevanza della pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 222 cod. strada).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: difetto di confronto specifico (ratio decidendi) con la motivazione della sentenza impugnata (violazione dei requisiti di denuncia dell'art. 581 e 591 c.p.p.), quindi improcedibile la critica che si limitava a riprodurre deduzioni probatorie senza affrontare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito. Sul merito la Corte ha richiamato che la ricostruzione della Corte d'appello, supportata da consulenze tecniche "doppia conforme", aveva fondatamente ritenuto che Sonaglia, in stato di ebbrezza (tasso 1,62 g/l) e a velocità molto superiore al limite (circa 95 km/h in zona 50 km/h), avesse tentato il sorpasso in curva, urtato la BMW e invaso la corsia opposta causando lo scontro frontale e la morte del conducente della Ford. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della pena (esercizio del potere discrezionale rispettoso dell'art. 133 c.p.) e ha escluso la sostituibilità della revoca della patente con la sospensione, atteso che si trattava di reato commesso in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 cod. strada. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (commi 2, lett. c) e 2-bis)

    Riferito come norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha rilevato che il reato di guida in stato di ebbrezza era accertato (tasso 1,62 g/l) e ciò ha inciso sulla inapplicabilità della sola sospensione della patente in luogo della revoca.

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio colposo; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'elemento colposo consistesse in imprudenza e violazione delle norme della circolazione, ricostruzione confermata dalla Cassazione nell'ambito dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 141, 142, 148 cod. strada

    Norme sul comportamento della guida e regole della circolazione (mancato rispetto delle regole di condotta, sorpasso in curva, posizionamento del veicolo); la violazione è stata ritenuta dalla Corte d'appello come parte della colpa concorrente dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha sancito che la commisurazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non è censurabile in Cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio, elementi non riscontrati nel caso.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Regole formali sui requisiti dell'impugnazione in Cassazione; la mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto in contrasto con la motivazione impugnata ha portato all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 222 cod. strada

    Norma che disciplina le sanzioni accessorie in materia di patente; richiamata nella discussione sulla sospensione vs revoca, con la Corte che ha ritenuto non applicabile la sospensione nel caso di reato per guida in stato di ebbrezza grave.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle somme da versare alla cassa delle ammende; applicata per la condanna a Euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

  • Corte Cost. n. 88/2019 (giurisprudenza costituzionale)

    Richiamata in relazione al dibattito sulla legittimità della sospensione della patente; la Corte di Cassazione rileva che la situazione concreta non rientrava nell'ambito di assimilazione predisposta dalla pronuncia costituzionale per giustificare la sospensione anziché la revoca.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di condanna alla cassa delle ammende quale criterio per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; usata come supporto giurisprudenziale alla condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • Perché un ricorso in Cassazione sia ammissibile è indispensabile il confronto puntuale e motivato con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mera riproposizione di valutazioni probatorie o la sola esposizione di fatti senza affrontare le argomentazioni del giudice di merito conduce all'inammissibilità.
  • Le valutazioni tecniche conformi tra primo e secondo grado ('doppia conforme') rendono particolarmente difficile la riorganizzazione della vicenda probatoria in Cassazione; per impugnare efficacemente occorre individuare e criticare specifiche illogicità o errori di diritto nella motivazione.
  • Nel giudizio di commisurazione della pena il giudice esercita un potere discrezionale fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione interviene solo in caso di arbitrarietà manifesta o illogicità palese.
  • Nei reati stradali commessi in stato di ebbrezza con conseguenze gravi (es. omicidio colposo), la revoca della patente è generalmente inevitabile e la sostituzione con la sospensione non è ammessa se la legge prevede diversamente per il caso concreto.
  • Quando si contesta l'elemento causale (nexus tra condotta e evento), è essenziale confrontare punto per punto le conclusioni tecniche e la motivazione giudiziale per dimostrare errori specifici nella valutazione dell'efficienza causale.

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