Sentenza del 14/06/2017 n. 2676 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARI - Presupposto oggettivo - Rifiuti speciali assimilabili - Delibera Consiglio Comunale - Disapplicazione - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della TARI sulle aree occupate, sostenendo che vi fossero prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in particolare imballaggi terziari, smaltiti autonomamente. Ha inoltre dedotto l'illegittimità, o comunque la necessità di disapplicazione, della delibera o del regolamento comunale nella parte in cui prevedeva l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani. La contestazione riguarda sia il presupposto oggettivo del tributo sia l'estensione dell'assimilazione comunale oltre i limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea.
La decisione
La disciplina comunale che assimila agli urbani gli imballaggi terziari deve essere disapplicata, poiché tale assimilazione non è consentita dalle normative nazionali e comunitarie. Tuttavia, la sola presenza di un'attività produttiva o la generica produzione di rifiuti speciali non è sufficiente a escludere la TARI. Il contribuente deve provare concretamente quali rifiuti speciali non assimilabili siano stati prodotti, in quali aree, e che siano stati effettivamente smaltiti autonomamente tramite soggetti autorizzati. La decisione riconosce quindi il limite all'assimilazione comunale, ma subordina l'esenzione o la riduzione alla prova specifica fornita dal contribuente.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006
Il decreto ha demandato ai Comuni la facoltà di prevedere l'assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali.
I Comuni possono disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani soltanto entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e senza includere categorie per le quali l'assimilazione è vietata.
Normativa nazionale ed europea in materia di rifiuti e imballaggi
L'assimilazione non è possibile per gli imballaggi terziari.
Gli imballaggi terziari non possono essere attratti nella gestione dei rifiuti urbani mediante una delibera o un regolamento comunale; la disposizione comunale incompatibile deve essere disapplicata.
Disciplina della TARI
Il presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI è l'occupazione di aree, coperte o scoperte.
La TARI è collegata alla detenzione o occupazione di superfici potenzialmente produttive di rifiuti. L'esclusione, totale o parziale, richiede la dimostrazione che determinate superfici producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e che questi siano gestiti autonomamente.
Massime di principio
- Un regolamento comunale non può assimilare ai rifiuti urbani categorie di rifiuti che la normativa nazionale o europea esclude dall'assimilazione; la disposizione illegittima può essere disapplicata nel caso concreto.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARI: il contribuente deve individuare con precisione le superfici interessate, la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti e dimostrarne lo smaltimento autonomo.
- La prova dello smaltimento deve essere documentale e concreta, ad esempio mediante contratti con operatori autorizzati, formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico, fatture e dati quantitativi coerenti.
- Le aree che producono contemporaneamente rifiuti urbani o assimilabili e rifiuti speciali possono non essere integralmente escluse; l'esclusione o la riduzione deve essere rapportata alle superfici e alle attività effettivamente interessate.
- La contestazione della TARI deve distinguere tra l'illegittimità della disciplina comunale e la prova dei presupposti fattuali dell'esclusione: anche se il Comune ha adottato una regola illegittima, il contribuente deve comunque dimostrare la concreta produzione e gestione autonoma dei rifiuti speciali.
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