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Ordinanza

Ordinanza n. 718/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento 1) della Circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento della PS a firma del Capo della polizia – Direttore generale della PS - -OMISSIS- concernente “Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative”; 2) del Decreto di sospensione dal servizio n. prot. -OMISSIS- rep. -OMISSIS-, emesso nei confronti di -OMISSIS- dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale "Piemonte e Valle -OMISSIS-" -OMISSIS-, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'art.4-ter, comma 3 - DL n.44/2021, convertito in legge 76/2021; 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202200468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: circolare ministeriale applicativa dell'obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato e decreto di sospensione dal servizio senza trattamento economico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare del Ministero dell'Interno relativa all'applicazione dell'obbligo vaccinale al personale della Polizia di Stato e il decreto individuale di sospensione dal servizio, con azzeramento del trattamento economico, adottato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021. Nel giudizio sono state dedotte, tra l'altro, questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina che estendeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato, Sez. I, con apposito parere, relative alla medesima disciplina.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione impropria del giudizio nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha ritenuto che le questioni europee sottoposte alla Corte fossero analoghe a quelle dedotte nel giudizio e potessero incidere sulla sua decisione. La sospensione è stata giustificata dalle esigenze di coerenza delle decisioni giudiziarie e dalla portata generale delle pronunce della Corte di giustizia, suscettibili di trascendere il singolo processo. È stato precisato che, dopo la pubblicazione della decisione della Corte di giustizia, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., con decorrenza del termine dalla pubblicazione di tale decisione. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero'

    La disposizione è indicata quale base normativa del decreto individuale di sospensione dal servizio adottato nei confronti del dipendente non vaccinato.

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021

    ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, anche al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico

    La compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea costituisce la questione pregiudiziale comune al giudizio e al rinvio alla Corte di giustizia.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    istanza di fissazione di udienza

    A seguito della decisione della Corte di giustizia, grava sulle parti l'onere di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza; il termine decorre dalla pubblicazione della decisione europea.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio amministrativo siano dedotte questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea analoghe a quelle già sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento pregiudiziale, il giudice può disporre la sospensione impropria del processo in attesa della pronuncia europea.
  • La sospensione impropria può essere disposta per esigenze di coerenza delle decisioni giudiziarie quando la futura pronuncia della Corte di giustizia, per la sua portata interpretativa generale, sia potenzialmente idonea a incidere sulla decisione del giudizio pendente.
  • Dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia che ha determinato la sospensione, è onere delle parti presentare l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; il termine decorre dalla pubblicazione della decisione europea.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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