Cassazione Penale, Sentenza n. 29730/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati connessi alla falsa dichiarazione della residenza e all'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Deduceva: (1) violazione di legge processuale perché la sentenza avrebbe contestato un fatto nuovo (la formazione di un nucleo familiare comprensivo anche del proprietario Iulini), diverso da quello originariamente contestato; (2) carenza di motivazione e violazione della L.76/2016 in ordine alla sussistenza di un autonomo nucleo familiare composto dall'imputato, dalla fidanzata Fordea e dallo Iulini; mancanza di stabile convivenza e di legami affettivi/assistenziali richiesti per la convivenza more uxorio; (3) vizi nella determinazione della residenza dell'imputato, ritenuta diversa da quella indicata (abitazione della madre), con critica della valutazione probatoria e dell'elemento psicologico del dolo; (4) violazione del d.l. n.4/2019 (convertito L.26/2019) e contestazione di alcune valutazioni sui canoni indicati e sull'incremento del canone pagato all'IACP; (5) omessa considerazione degli indizi a discarico e uso di formule dubitative. Inoltre il ricorrente ha depositato motivi nuovi relativi alla funzionalità della falsa dichiarazione rispetto all'ottenimento del reddito di cittadinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condanna si fondi coerentemente sulla falsità della dichiarazione di residenza (dimora abituale diversa dalla casa della madre) comprovata da plurime dichiarazioni convergenti; l'eventuale riferimento del primo giudice al proprietario Iulini come componente del 'nucleo' è una mera descrizione accessoria e non un fatto nuovo autonomo mutante l'imputazione. I motivi che chiedevano la riconsiderazione della residenza e della valutazione probatoria sono stati dichiarati inammissibili per rivalutazione del merito. I motivi nuovi introdotti in Cassazione sono inammissibili per novità non proposta in ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e posto a carico il pagamento, in via equitativa, di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (comma finale)
richiamata come normativa penale pertinente ai reati per i quali è stata emessa la condanna; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato contestato in relazione alla falsa indicazione di residenza
art. 76 d.p.r. 445/2000
norma sulle dichiarazioni sostitutive; la Corte ha valutato la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 d.p.r. 445/2000 relativa alla residenza
art. 483 c.p.
falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha ritenuto integrato il falso rispetto alla dichiarazione sostitutiva di residenza
art. 61 n.2 e n.7 comma 1 d.l. n.4/2019 convertito con L.26/2019
richiamata in relazione alle aggravanti/elementi di pena collegati alla normativa sul reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura connessa all'applicazione di tali disposizioni perché si trattava di questioni di fatto non decisive per la cassazione
art. 46 d.p.r. 445/2000
definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione; la Corte ha fatto affidamento sulla nozione di residenza/ dimora abituale richiamata da tale dichiarazione per giudicare la sua falsità
art. 43 c.c.
concetto di residenza e dimora abituale: la Corte ha interpretato la residenza effettiva secondo i criteri della dimora abituale per stabilire che l'imputato viveva presso l'abitazione della fidanzata e non presso la casa della madre
art. 518 c.p.p.
nozione di 'fatto nuovo' in tema di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha applicato la giurisprudenza per escludere che la menzione dello Iulini costituisse un fatto nuovo autonomo rispetto all'imputazione
art. 616 c.p.p.
disposizione sulle spese del procedimento: la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente e applicato un onere pecuniario equitativo (euro 3.000) tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
richiamata per valutare la responsabilità e la buona fede del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente misura equitativa della somma dovuta
Massime di principio
- La nozione di 'fatto nuovo' ai fini dell'art. 518 c.p.p. è restrittiva: aggiunte descrittive nella motivazione che non introducono un nuovo thema decidendum non costituiscono fatto nuovo e non integrano vizio processuale.
- In tema di residenza, la valutazione giudiziale si fonda sulla 'dimora abituale' e su elementi concreti e convergenti (dichiarazioni, comportamenti, modalità di vita); contestare la valutazione di fatto in Cassazione è inammissibile se si traduce in mera rivalutazione del merito.
- I motivi nuovi introdotti direttamente in Cassazione sono inammissibili se non riguardano punti della decisione già investiti dal ricorso originario; le doglianze di fatto rilevanti devono essere svolte nel ricorso principale.
- Questioni su importi, canoni e valutazioni economiche attengono al merito e sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
- La Corte può liquidare una somma equitativa a carico del ricorrente ai sensi dell'art.616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso può però giustificare una misura equitativa non afflittiva.
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