Cassazione Civile, Ordinanza n. 30087/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (autore della segnalazione)
La controversia
Un soggetto ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo di essere stato danneggiato da condotte calunniose dell'altro, il quale avrebbe riferito all'autorità giudiziaria la presenza nel personal computer dell'istante di materiale informatico apparentemente pedopornografico. Tale segnalazione aveva determinato l'apertura di un procedimento penale poi archiviato. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non dimostrato, sulla base degli elementi indiziari offerti, l'intento simulatorio e calunnioso attribuito al convenuto e reputando non decisive le circostanze valorizzate dall'attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato gli indizi e ignorato molteplici elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che le segnalazioni del convenuto si basavano su stampe cartacee di elenchi di files non riscontrate oggettivamente nelle indagini; 3) nullità del procedimento per mancata ammissione delle prove orali articolate a sostegno della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che le censure relative agli artt. 2697 e 2729 c.c. non erano state formulate con la necessaria specificità. Quanto al secondo motivo, ha osservato che vi era doppia conforme di merito e che, comunque, il fatto storico dedotto non era stato ignorato, ma valutato dalla Corte d'appello come non decisivo; inoltre l'omesso esame di meri elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, sul terzo motivo, ha ritenuto mancante l'indicazione specifica dell'atto di articolazione delle prove e ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva motivato l'irrilevanza delle prove orali richieste. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle prove più che la regola di riparto dell'onere probatorio
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha escluso che fosse stata dedotta in modo specifico una vera violazione della disciplina delle presunzioni
art. 360, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato per il primo motivo
art. 360, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità del procedimento per mancata ammissione delle prove
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ribadisce l'applicazione nei limiti rigorosi fissati dalle Sezioni Unite
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
ha impedito l'esame del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 376 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione accelerata in camera di consiglio e per le memorie
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
richiamato per le memorie depositate dalle parti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Cassazione non si estende al merito dell'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. è ammissibile solo se attacca specificamente la regola giuridica applicata e non se mira, in realtà, a contestare la ricostruzione fattuale o il peso attribuito agli indizi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre, in presenza di doppia conforme, tale doglianza non è esperibile nei limiti di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La censura relativa al rigetto di prove orali è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione l'atto processuale di deduzione della prova e non confuta specificamente la ratio decidendi con cui il giudice di merito ne ha affermato l'irrilevanza.
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