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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11339/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di L'Aquila del 03/11/2022 che aveva revocato la misura cautelare interdittiva (sospensione per 12 mesi dall'esercizio di un pubblico ufficio) applicata a Ciampaglia, ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in tentata estorsione. Il P.M. deduceva vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) sulla valutazione degli indizi, sostenendo che la richiesta di pagamento da parte dei rappresentanti del Comune costituiva tentata estorsione aggravata in concorso (per la minaccia collegata alla mancata autorizzazione amministrativa e per la natura ingiusta del profitto), e motivo apparente (art. 606 lett. b) cod.proc.pen.) sulla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari per il concreto pericolo di reiterazione, richiamando l'esistenza di altri procedimenti a carico del Vice-Sindaco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni del tribunale del riesame (impossibilità di rinnovare la valutazione degli elementi di fatto se non per vizio di logicità o diritto) e ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale della libertà. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta di pagamento riguardasse somme dovute al legale (anche spese stragiudiziali) e/o somme verso un terzo, e che gli atti fossero posti nei confronti di una persona già soccombente in vari gradi e definitivamente condannata per occupazione abusiva (art. 633 c.p.), escludendo così il carattere intimidatorio e l'esistenza di un ingiusto profitto. La Corte ha inoltre ricordato la giurisprudenza civile secondo cui le somme dovute al legale possono prescindere dall'importo liquidato in sentenza, giustificando la decisione del Tribunale della libertà. Conseguentemente la revoca della misura è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. lett. e)

    Richiamata come base della censura per vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi. La Corte ricorda che il giudice di legittimità può verificare solo la congruità logica e giuridica della motivazione e non rivalutare i fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 606 cod.proc.pen. lett. b)

    Invocata relativamente alla presunta motivazione apparente sulla mancata valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazioni non manifestamente illogiche in ordine all'assenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 633 cod. pen.

    Richiamato perché la persona offesa era risultata definitivamente condannata per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico; questo dato è stato valorizzato dal Tribunale della libertà per escludere il carattere intimidatorio della richiesta di pagamento.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (giurisprudenza di legittimità)

    Citata per il principio secondo cui in tema di misure cautelari personali il sindacato di cassazione è limitato alla verifica della congruità logica e giuridica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi indiziari.

  • Cass. civ. Ordinanza 25992/2018

    Richiamata per affermare che le somme dovute al legale possono prescindere dall'importo liquidato dal giudice, sostenendo la legittimità della richiesta di pagamento anche se superiore alle somme liquidate in sentenza.

  • Cass. S.U. civili 16990/2017

    Riferimento giurisprudenziale sul principio che le somme dovute al legale comprendono anche le spese stragiudiziali, usato per giustificare l'ammissibilità della pretesa economica avanzata dai rappresentanti del Comune.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Citato in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso raggruppati per cassazione (riferimento procedurale alla formulazione del ricorso).

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica solo la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non può rinnovare la valutazione degli indizi come farebbe un giudice del merito.
  • La richiesta di pagamento di somme a titolo di onorari o spese legali, anche se superiore all'importo liquidato in giudizio, non costituisce automaticamente un "profitto illecito" o una condotta estorsiva se è plausibilmente riferibile a crediti legittimi verso il professionista o terzi.
  • La valutazione del carattere intimidatorio di una richiesta economica deve considerare il contesto processuale e la posizione antecedente della parte offesa (es. essere stata soccombente o condannata): ciò può escludere il requisito dell'intimidazione necessario per l'estorsione.
  • Per giustificare la misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario dimostrare elementi concreti di rischio, non basta la mera esistenza di altri procedimenti a carico dell'indagato.
  • Le censure che si risolvono in una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito sono in genere inammissibili o infondate in Cassazione se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.

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