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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali, in ossequio alla sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA - n. 2629/2022 e del conseguente risarcimento del danno, patrimoniale e non, nonché previdenziale, conseguente al ritardato arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria, nonché per l'annullamento dell'atto di inquadramento nei ruoli degli agenti della Polizia Penitenziaria, non cognito, nella parte in cui non riconosce al ricorrente anzianità giuridico/economica pari a quella dei colleghi “regolarmente” immessi in ruolo e non esclusi illegittimamente dalla selezione;

Giustizia amministrativa202200748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atto di inquadramento nei ruoli degli agenti della Polizia penitenziaria, nella parte in cui non riconosce la retrodatazione dell'anzianità giuridica ed economica, unitamente al comportamento amministrativo causativo della tardiva immissione in ruolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per 754 allievi agenti della Polizia penitenziaria, ma era stato collocato in posizione non utile per l'erronea attribuzione di 0,60 punti per i titoli, anziché 1,10. A seguito del giudizio promosso dinanzi al TAR Lazio, la graduatoria era stata annullata con obbligo di riesame, anche perché l'amministrazione non aveva valutato tutti i titoli documentati e parte della documentazione risultava smarrita. Il ricorrente era stato quindi avviato al 179° corso, dal 25 ottobre 2021, anziché al 178° corso, iniziato il 30 dicembre 2020. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e alla retrodatazione della nomina, con equiparazione giuridica ed economica ai colleghi tempestivamente ammessi, nonché il risarcimento del danno patrimoniale, previdenziale e non patrimoniale, oltre a interessi e rivalutazione. Il Ministero ha contestato la possibilità di retrodatare la carriera e ha negato la risarcibilità delle retribuzioni non percepite, del danno previdenziale e del danno non patrimoniale, deducendo l'assenza di prestazione lavorativa e di prova del pregiudizio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto accertata l'illegittimità della graduatoria concorsuale in forza della sentenza passata in giudicato del TAR Lazio e ha ravvisato la colpa dell'amministrazione, sia per la mancata valutazione dei titoli sia per lo smarrimento della documentazione, non essendo stato dedotto né provato un errore scusabile. Sussiste inoltre il nesso causale tra l'illegittima graduatoria e la tardiva assunzione, poiché il corretto riconoscimento dei titoli avrebbe consentito l'ammissione al 178° corso. Il Ministero è stato pertanto condannato a retrodatare la nomina agli effetti giuridici dal momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere avviato alla formazione, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle conseguenti ricadute retributive, inclusi gli scatti di anzianità, senza riconoscere retroattivamente le retribuzioni per attività non prestata. È stato inoltre riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per il periodo dicembre 2020-ottobre 2021, commisurato al trattamento economico tabellare netto non goduto, con esclusione delle ulteriori voci retributive collegate all'effettivo svolgimento del servizio e con decurtazione equitativa del 30% per la disponibilità delle energie psicofisiche nel periodo di mancata assunzione. Non è stata applicata alcuna ulteriore decurtazione per aliunde perceptum, in mancanza di principio di prova. Sono state respinte la domanda relativa al danno previdenziale, poiché la contribuzione presuppone l'effettiva prestazione lavorativa, e quella relativa al danno non patrimoniale, per genericità e mancata dimostrazione. Il credito risarcitorio è stato riconosciuto come debito di valore, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi sul valore originario rivalutato anno per anno; sull'importo finale sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. Le spese sono state poste a carico del Ministero per euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La mancata o tardiva assunzione illegittima può fondare il risarcimento per equivalente dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali imputabili a colpa dell'amministrazione.

  • art. 1282 c.c.

    Sull'importo finale del credito risarcitorio, determinato con rivalutazione e interessi compensativi, sono dovuti gli interessi legali.

Massime di principio

  • Quando sia stata accertata l'illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di impiego, l'amministrazione deve retrodatare gli effetti giuridici della nomina, ove ne ricorrano i presupposti, ma non gli effetti economici retributivi relativi a un periodo nel quale il dipendente non abbia prestato servizio.
  • La retrodatazione degli effetti economici della nomina è ammessa soltanto quando vi sia stata l'arbitraria interruzione di un rapporto di impiego già costituito e in corso; la mera tardiva assunzione non dà diritto alle retribuzioni come se il servizio fosse stato effettivamente svolto.
  • La tardiva assunzione conseguente a una graduatoria illegittima può generare responsabilità risarcitoria dell'amministrazione quando l'illegittimità sia causalmente collegata alla perdita della tempestiva assunzione e l'amministrazione non dimostri l'errore scusabile.
  • Il danno patrimoniale da tardiva assunzione può essere liquidato in misura pari al trattamento economico tabellare netto non percepito, con una decurtazione equitativa correlata alla disponibilità delle energie psicofisiche non impiegate nel lavoro; le ulteriori voci retributive presuppongono l'effettivo svolgimento del servizio.
  • Ai fini previdenziali rilevano i soli periodi nei quali la prestazione lavorativa sia stata concretamente resa e siano stati versati i relativi contributi; la mancata assunzione non consente quindi di riconoscere automaticamente anzianità o contribuzione pensionistica per il periodo non lavorato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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