Cassazione Penale, Sentenza n. 10427/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la ricorrente sosteneva di non aver avuto "incolpevole" conoscenza del processo perché l'elezione di domicilio era stata effettuata alla dimora al momento dell'intervento della polizia giudiziaria e le notifiche erano state effettuate al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4), nominativo non indicato nel verbale di elezione; l'ufficiale giudiziario non reperì l'interessata e procedette con notifica a terzi, per cui secondo la ricorrente non vi fu effettiva conoscenza dell'accusa e del giudizio
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello affinché verifichi, conformemente ai principi di diritto delle Sezioni Unite, se sia sussistita l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata ovvero l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra la domiciliataria (difensore) e l'imputata tale da far ritenere che questa abbia avuto conoscenza dell'accusa e della citazione a giudizio. La decisione territoriale che aveva ritenuto conclusiva la notifica al difensore d'ufficio è stata dichiarata non conforme ai principi che ammettono la prova contraria alla presunzione di conoscenza derivante dall'elezione di domicilio
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina della rescissione del giudicato per mancanza di conoscenza del processo; è la norma su cui si fonda il ricorso per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza del processo
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola l'istituto dell'assenza e individua situazioni che producono una presunzione di conoscenza del procedimento (tra cui l'elezione di domicilio); la Cassazione ricorda che si tratta di una presunzione relativa, non assoluta, e quindi ricorribile con prova contraria
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notificazione degli atti al difensore di ufficio quando l'imputato non è reperito; la Suprema Corte chiarisce che la notificazione al difensore di ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione assoluta di conoscenza dell'imputato, salvo dimostrazione del concreto rapporto professionale e della effettiva conoscenza
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel testo in relazione alla sostituzione del difensore in udienza; utilizzata nel contesto per evidenziare il mancato intervento del difensore di ufficio e la possibile inadeguatezza della difesa di ufficio a garantire conoscenza effettiva
Sez. U. n. 28912/2019 (Innaro)
Principio che afferma che la presunzione di conoscenza derivante dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis è relativa e può essere vinta da prova contraria; occorre accertare l'effettiva conoscenza dell'accusa come contenuta in provvedimento formale di vocatio in iudicium
Sez. U. n. 23948/2019 (Ismail Darwish)
Stabilisce che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può automaticamente giustificare la dichiarazione di assenza: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione
Sez. 6, n. 43140/2019 (Shimi)
Conferma che la mera notifica dell'avviso di conclusione indagini o la notifica materiale del decreto di citazione a persona diversa dall'imputato non prova di per sé l'effettiva conoscenza del procedimento
Massime di principio
- L'elezione di domicilio produce solo una presunzione relativa di conoscenza del processo: il giudice deve consentire e valutare prova contraria che dimostri la mancata conoscenza incolpevole
- La notificazione al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4) non è automaticamente idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'imputato; è necessario verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la comunicazione effettiva tra difensore e assistito
- L'elezione di domicilio effettuata in occasione di un'ispezione di polizia o prima dell'iscrizione di un procedimento non dimostra di per sé la conoscenza formale dell'accusa e della citazione a giudizio
- In caso di assenza dell'indagato/imputato, il giudice deve distinguere tra volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e semplice mancata conoscenza: la qualificazione richiede accertamenti concreti e non può basarsi solo su notifiche formali
- Quando il verbale di elezione di domicilio non indica il nome del difensore domiciliatario, ciò attenua la presunzione che l'imputato abbia potuto contattare il difensore, e quindi può favorire l'accoglimento della prova contraria
- Per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza è sufficiente dimostrare l'assenza di effettiva conoscenza dell'accusa e della citazione; l'onere probatorio resta comunque a carico di chi invoca la prova contraria alla presunzione
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