Sentenza n. 1078/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 251/2024, RG 494/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16/10/2024 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 17/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 251/2024 del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 251/2024, pronunciata il 16 ottobre 2024 dal Tribunale di Fermo in funzione di giudice del lavoro e notificata il 17 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ordinato al Ministero e alle articolazioni territoriali competenti di assegnare le somme indicate per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. Deduceva che, nonostante la formazione del giudicato attestata dalla Cancelleria, l’Amministrazione non aveva corrisposto le somme liquidate. Ha quindi chiesto il pagamento di quanto dovuto e l’esecuzione integrale del titolo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Per agire in ottemperanza al titolo di condanna nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza; nel caso concreto il suo decorso prima della proposizione del ricorso ne ha consentito la procedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, in relazione al termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, quando siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo prima della proposizione del ricorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, detratte le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per adempiere nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in via preventiva per l’ipotesi di inadempimento può essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e deve provvedere entro il termine stabilito dal giudice, adottando gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
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