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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18009/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame con tre censure: 1) nullità/illegittimità delle prove (messaggistica/chat ottenuta tramite Ordini europei di indagine) e conseguente carenza del fumus commissi delicti; richiamo a giurisprudenza CJEU e alla direttiva 2014/41/UE e alla art.6 CEDU; 2) erronea ritenuta disponibilità dei terreni sequestrati a Vetrano, in quanto formalmente intestati all'ex moglie e mancanza di prove circa oneri di costruzione o concreta disponibilità; 3) difetto di motivazione circa il periculum in mora e la necessità di anticipare il provvedimento ablativo rispetto alla definizione del giudizio, con richiamo al precedente riesame favorevole alla terza interessata.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e mancanza di specificità: il ricorrente non ha indicato con precisione quali atti/prove sarebbero inutilizzabili né dimostrato l'incidenza della loro esclusione sul complesso indiziario. Quanto al fumus, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente ricostruito il compendio indiziario (conversazioni/chat che collegano Vetrano a compravendite e a un gruppo di fornitori/debitori). I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti infondati: la disponibilità dei terreni è stata desunta dalla fissazione della residenza e da elementi che indicano l'uso effettivo dei beni; il periculum in mora è stato motivato con riferimento allo schermamento delle risorse mediante intestazioni a prestanome e al rischio di dispersione dei beni. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 1 e 2)

    Base normativa per il sequestro preventivo: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in presenza di un compendio indiziario (fumus) e del pericolo di dispersione dei beni.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione (confisca allargata); il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ritenendo la sproporzione tra patrimonio e redditi giustificata dagli elementi indiziari.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i reati di traffico di stupefacenti: i reati contestati a Vetrano sono qualificati alla luce di questa disposizione.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/90

    Richiamato nell'istruttoria come possibile fondamento per misure sui beni; il Gip in primo grado aveva rigettato la richiesta di sequestro ex artt. 321 e 240-bis e 85-bis, mentre il Tribunale del Riesame ha ribaltato il rigetto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame: il Tribunale del Riesame è stato adito ai sensi di questa disposizione per valutare la richiesta di sequestro.

  • art. 6 CEDU

    Richiamata dalla difesa in ordine al diritto a un giusto processo e alla utilizzabilità delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente collegata agli elementi del caso concreto, dichiarandola inammissibile.

  • art. 32 direttiva 2014/41/UE

    Invocata dalla difesa per contestare la validità delle intercettazioni ottenute mediante ordine europeo di indagine; la Corte ha ritenuto la doglianza formulata in termini non specifici e priva di incidenza dimostrata sul compendio probatorio.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge

    La Corte ricorda il perimetro ristretto del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari: sono ammissibili solo censure per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; mancanza di motivazione superficiale non è sindacabile in cassazione se non nei limiti previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'automatismo delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per i conseguenti adempimenti.

Massime di principio

  • Per contestare l'utilizzabilità di prove ottenute tramite ordine europeo di indagine (EIO) occorre indicare esattamente quali elementi si ritengono viziati e dimostrare in che misura la loro esclusione inciderebbe sul complesso probatorio; generiche citazioni di pronunce sovranazionali non sono sufficienti.
  • Nella valutazione del fumus commissi delicti per il sequestro preventivo il giudice deve motivare un compendio indiziario concreto e comprensibile: non è sufficiente una mera qualificazione astratta dei fatti.
  • La disponibilità di un bene può essere desunta da elementi di fatto (es. fissazione della residenza nell'immobile, uso effettivo, comportamento del soggetto) anche se la titolarità formale è intestata a terzi; l'intestazione a prestanome può giustificare il rischio di dispersione e il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione.
  • Il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo è valutato anche alla luce del rischio di occultamento, trasferimento o dissipazione dei beni e può fondarsi su elementi indiziari relativi a condotte di schermatura patrimoniale.
  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) i limiti di sindacabilità sono ristretti: vanno dedotte violazioni di legge o vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile; l'illogicità manifesta richiede motivazione specifica e tipicamente è proponibile con il distinto motivo di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Quando si vuole impugnare la qualificazione probatoria di intercettazioni o file di log, è necessario produrre argomentazione puntuale sull'assenza concreta degli elementi tecnici (es. file di log) e sulle conseguenze pratiche dell'eventuale esclusione di tali elementi sul resto dell'istruttoria.

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