Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00289/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tremante proponeva ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Perugia che aveva rigettato la sua istanza di riparazione per errore giudiziario (presentata dopo la successiva assoluzione in sede di revisione). Il motivo unico dedotto denunciava vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta basandosi sugli stessi elementi che avevano condotto alla condanna originaria (in particolare sugli esiti di una conversazione intercettata del 27/1/2015 e sull'informativa di PG), senza invece verificare se la condotta del ricorrente avesse causalmente inciso sull'errore giudiziario per dolo o colpa grave; inoltre si lamentava che la Corte non avrebbe dato rilevanza alla sentenza di revisione che, secondo la difesa, avrebbe sconfessato l'identificazione del ricorrente nella conversazione.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, abbia correttamente esercitato i suoi pieni poteri di cognizione e abbia valutato autonomamente il compendio probatorio. La Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui l'assoluzione in sede di revisione è dipesa dall'inesistenza dell'associazione contestata ai fratelli Crupi e non dalla mancata attribuibilità dell'interlocutore nella conversazione del 27/1/2015; ha inoltre rilevato che la conversazione è tra gli elementi storici acclarati e, letta insieme alle altre prove, conserva pregnanza indiziaria. La Corte ha richiamato i principi secondo i quali per escludere l'indennizzo è necessario accertare il nesso causale tra la condotta dolosa o gravemente colposa e l'errore giudiziario. Conclude quindi con il rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del MEF.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, commi 3 e 4

    Norma del codice sugli illeciti in materia di stupefacenti che costituiva l'imputazione originaria nei confronti del ricorrente; richiamata per contestualizzare il reato per cui era stato inizialmente condannato e poi assolto in revisione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Predisposizione formale del motivo di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione). La Corte ne prende atto come base della doglianza principale del ricorrente.

  • decreto legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Citato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale; usato processualmente per la formulazione delle deduzioni del PG.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in tema di onere delle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente alle spese del procedimento in base al principio della soccombenza quando il procedimento assume natura contenziosa.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio o rescissorio il giudice ha pieni poteri di cognizione: non è vincolato alle sole valutazioni della Corte di Cassazione che ha annullato e può rivalutare l'intero compendio probatorio, purché motivi sul punto segnalato nella sentenza di annullamento per non ripetere i vizi.
  • Per escludere il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario accertare il nesso causale tra condotte dolose o gravemente colpose del richiedente e l'errore giudiziario che ha determinato la privazione della libertà; non è sufficiente richiamare elementi che risultino neutri o non adeguatamente collegati al provvedimento restrittivo.
  • Un'assoluzione in sede di revisione può derivare da ragioni diverse dall'inesistenza di elementi fattuali specifici (es. insussistenza dell'associazione) e ciò va esaminato concretamente: la corte del rinvio può ritenere che alcuni elementi (anche intercettazioni) restino pienamente acclarati e possano avere rilevanza causale rispetto all'errore.
  • La mancata prova della identificazione in una specifica intercettazione non implica automaticamente che tutti gli elementi che avevano sostenuto la condanna debbano considerarsi superati; occorre leggere le singole prove in sinergia e accertare se e quanto hanno inciso causalmente sull'errore.
  • Sulle spese: se l'Amministrazione si costituisce e il procedimento è contenzioso, vige il principio di soccombenza (chi perde paga le spese); se l'Amministrazione non si oppone, il giudice non può condannare il ricorrente alla refusione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.