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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24300/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e ha dedotto che la precedente condanna del 2010 non dimostrerebbe la persistenza dell'articolazione mafiosa facente capo alla famiglia Maesano né la sua operatività attuale; ha inoltre censurato la valutazione di intercettazioni, la partecipazione a summit e la qualificazione del ruolo (sostentamento detenuti, vertice) come elementi insufficienti e generici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valorizzato elementi probatori post-2010 (intercettazioni, contatti con il fratello, interventi per dirimere controversie ed estorsioni, partecipazione a summit, ruolo nel sostentamento dei detenuti e relazioni con altre famiglie locali) idonei a dimostrare la persistenza dell'appartenenza e del ruolo di vertice del Maesano nell'articolazione mafiosa locale. La Corte ha confermato l'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., non ritenuta vinta dalla difesa; ha pertanto dichiarato la legittimità della custodia in carcere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo la comunicazione del provvedimento al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto contestato: costituisce il reato di associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere provata anche mediante indizi quali intercettazioni, ruoli organizzativi e interventi sul territorio, senza necessità di specifici atti esecutivi.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Previene una presunzione "relativa" circa la sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione "assoluta" sull'adeguatezza della custodia in carcere per reati di mafia; la difesa deve produrre elementi specifici idonei a smentire tale presunzione, mentre il mero decorso del tempo non è sufficiente.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale rispetto alla norma generale.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come modifica normativa rilevante per la disciplina cautelare in materia di reati associativi mafiosi; conferma il quadro delle presunzioni cautelari menzionate dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 616 codice di rito

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questo articolo (applicazione delle spese in caso di rigetto).

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento; la Corte ha disposto tale comunicazione.

Massime di principio

  • La persistenza dell'appartenenza a un'associazione mafiosa può essere desunta anche da elementi indiziari successivi a una precedente condanna (intercettazioni, contatti continuativi, interventi per dirimere controversie, partecipazione a summit).
  • Non è necessario che il sodale compia atti esecutivi del programma criminoso: è sufficiente che venga riconosciuto come componente che contribuisce alla capacità operativa e intimidatoria dell'associazione.
  • Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione favorevole all'applicazione della custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superarla; il mero decorso del tempo non è probante.
  • Comportamenti quali il ruolo di mediatore nelle controversie, il sostegno ai detenuti e i rapporti con esponenti di altre 'famiglie' locali sono indizi rilevanti della posizione di vertice o di consistente operatività all'interno del sodalizio.
  • La valutazione cautelare è improntata a un accertamento degli indizi nel loro complesso e alla congruenza con la storia processuale (anche con precedenti condanne), non richiedendo prove 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
  • In caso di contestazione della misura cautelare per reati mafiosi, l'onere probatorio della difesa per dimostrare la cessazione del vincolo associativo è elevato; occorrono elementi concreti che attestino il distacco dal sodalizio.

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