Cassazione Penale, Sentenza n. 20369/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Suppa impugnava la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p., commi aggravati) e l'assorbimento della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS). I principali profili di doglianza erano: 1) mancata verifica del nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l'evento, con la censura che l'aggravante ex art. 589-bis comma 4 sarebbe stata applicata senza accertare che l'ubriachezza avesse effettivamente causato l'incidente; 2) esclusione dell'attenuante per concorso di colpa delle vittime (i passeggeri che accettarono di farsi trasportare pur sapendo del bere dell'imputato); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena per non aver valorizzato adeguatamente l'età, il percorso riabilitativo e il pentimento dell'imputato; 4) eccessività della pena base rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna inflitta in grado di merito (pena di anni 7 di reclusione). Ha ritenuto: a) l'aggravante ex art. 589-bis (stato di ebbrezza) può essere applicata come presupposto dell'ipotesi aggravata anche senza che l'ubriachezza sia dimostrata come causa esclusiva del sinistro; nel caso concreto la Corte territoriale, oltre a considerare lo stato di ebbrezza come presupposto, ha logicamente ritenuto che tale stato avesse inciso sui riflessi e sulla perdita di controllo del veicolo; b) l'attenuante per concorso di colpa della vittima (art. 589-bis comma 7) non è riconosciuta quando la concausa deriva da comportamenti o fattori che rientrano nell'area di rischio che il conducente doveva governare (salire sul veicolo malgrado l'ubriachezza del conducente rientra nel contenuto della regola cautelare violata e non costituisce concausa idonea a mitigare la responsabilità penale); c) le circostanze attenuanti generiche e le dedotte condizioni soggettive non sono state apprezzate in modo tale da giustificare una riduzione della pena, e la determinazione del trattamento sanzionatorio è motivata dalla gravità complessiva del fatto; d) il ricorso è inammissibile o infondato nei restanti motivi, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
La Corte interpreta l'art. 589-bis come reato complesso: lo stato di ebbrezza è presupposto dell'aggravante e non occorre dimostrare che sia la causa esclusiva del sinistro; tuttavia può essere valutato anche come fattore che ha inciso concretamente sul decorso causale
art. 186 Codice della Strada
La contravvenzione per guida in stato di ebbrezza è assorbita nella fattispecie aggravata dell'omicidio stradale; la violazione dell'art. 186 rientra nell'area di rischio che il conducente deve governare
art. 141 Codice della Strada
Richiama il dovere del conducente di adeguare la velocità e la guida alle condizioni della strada e del traffico; supporta l'idea che certi fattori (es. condizioni atmosferiche, animali) rientrano nell'area di rischio del conducente
art. 41 e art. 45 cod. pen.
Art. 41 disciplina il nesso di causalità (escludendo la responsabilità in caso di causa sopravvenuta esclusiva), art. 45 riguarda il caso fortuito/forza maggiore: la Corte esclude che le concause valide per l'attenuante comprendano fattori che equivalgano a forza maggiore o a cause esclusive
art. 590-bis cod. pen.
Citato per parallelo con l'art. 589-bis comma 7 (attenuante per concause nelle lesioni stradali), utile a chiarire la portata applicativa dell'attenuante ad effetto speciale
art. 62-bis cod. pen.
Rinvio alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la relativa valutazione è di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato la scelta della pena in relazione agli elementi ritenuti preponderanti
L. 23 marzo 2016, n. 41
La riforma ha configurato l'omicidio stradale come reato complesso assorbente la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, giustificando l'interpretazione per cui l'art. 186 perde autonomia quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 589-bis
art. 1227 c.c. e Direttiva 2009/103 (richiamate)
Richiamate nella discussione civile sulla responsabilità e sul risarcimento del passeggero; la Corte specifica che i principi civilistici non sono traslabili automaticamente alla responsabilità penale dell'autore del reato
Massime di principio
- Per l'aggravante di omicidio stradale legata allo stato di ebbrezza (art. 589-bis), l'ubriachezza costituisce un presupposto dell'ipotesi aggravata: non è necessario provare che essa sia la causa esclusiva dell'incidente, benché il giudice possa e debba valutare se abbia inciso concretamente sul decorso causale.
- La contravvenzione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) è normalmente assorbita nella fattispecie aggravata di omicidio stradale, in quanto la violazione fa parte dell'area di rischio che il legislatore attribuisce al conducente.
- L'attenuante per concorso di cause (art. 589-bis, comma 7) non si riconosce quando la presunta concausa è un comportamento o un fattore che rientra nell'area di rischio che il conducente doveva governare (es.: passeggeri che salgono pur conoscendo l'ubriachezza): tali situazioni costituiscono il contenuto della regola cautelare violata e non attenuano automaticamente la responsabilità penale del conducente.
- Per far valere l'attenuante del concorso di cause occorre dimostrare che la concausa sia esterna all'area di rischio del conducente, non sia causa esclusiva dell'evento e non equivalga a caso fortuito o forza maggiore.
- Le valutazioni sui fatti (nesso causale, concorso di colpa delle vittime, apprezzamento delle circostanze attenuanti) sono di pertinenza del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
- Nel difendere un imputato in casi similari, conviene puntare su prove concrete che una concausa fosse imprevedibile e non rientrasse nei rischi che il conducente doveva gestire (es.: documentazione su condizioni stradali imprevedibili, eventi naturali non governabili, prova di forza maggiore) e non su argomentazioni esclusivamente teoriche sulla causalità astratta.
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