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Sentenza

Sentenza n. 5369/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, 1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante “Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025; 2) D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”; 3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che “Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”; 4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”; 5) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”; 6) del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”; 7) dell'Avviso del 4-8-2023 - Rettifica relativa agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del decreto ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023; 8) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato 1 e dell'allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati; 9) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe; 10) della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati; 11) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti; 12) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”; 13) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente; 14) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 15) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 16) del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce; 17) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 18) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 19) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”, nella parte in cui (allegato 2) è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; della nota di diniego del Cisia sull'accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell'indice degli atti ove non si concede l'estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto; 20) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 21) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202314802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali, concorsuali e alla graduatoria nazionale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti ministeriali disciplinanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione mediante test TOLC, i criteri di valutazione e di equalizzazione, la determinazione dei posti disponibili, il bando universitario, la prova somministrata tramite piattaforma CISIA, gli atti della commissione, la graduatoria nazionale e il conseguente diniego di ammissione. Aveva inoltre chiesto l'ammissione al corso in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Con ordinanza n. 4670/2024 il TAR aveva sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione da parte del Consiglio di Stato di una controversia analoga sulla legittimità dei medesimi atti. La stessa ordinanza aveva onerato le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, avvenuta il 4 ottobre 2024, nessuna parte ha presentato l'istanza entro il termine previsto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità degli atti disciplinanti l'accesso ai corsi di laurea e alla mancata ammissione del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la prosecuzione del processo sospeso richiedesse la presentazione, da parte di una delle parti interessate, di un'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto idoneo a far venir meno la causa di sospensione. Poiché nessuna parte aveva riattivato ritualmente il giudizio nel termine perentorio indicato, ricorreva la causa di estinzione prevista dall'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione

    La prosecuzione del processo sospeso richiede un impulso di parte esercitato entro il termine perentorio di novanta giorni dall'evento che fa venir meno la causa della sospensione.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice

    La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio entro il termine perentorio previsto determina l'estinzione del processo.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della sospensione del processo disposta dal TAR.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale base della sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di una questione pregiudiziale.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. nell'ambito della sospensione del processo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti della possibile pronuncia di estinzione per mancata riassunzione o prosecuzione.

Massime di principio

  • Quando un processo amministrativo è sospeso, la sua prosecuzione richiede un'istanza di fissazione di udienza presentata da una delle parti entro novanta giorni dall'atto o dall'evento che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
  • Il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; la sua inosservanza determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a.
  • La riattivazione d'ufficio del giudizio non sostituisce l'impulso di parte richiesto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; pertanto, la fissazione d'ufficio dell'udienza successiva alla scadenza del termine non impedisce la declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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