Cassazione Civile, Ordinanza n. 12499/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda immobiliare e successoria. La ricorrente, soccombente in precedenti giudizi, aveva ottenuto in passato un decreto di usucapione speciale sul compendio immobiliare; tale decreto era stato poi opposto e, con una prima sentenza, l’opposizione era stata accolta. Con una seconda sentenza, la controparte e un’altra soggetto, in qualità di nudo proprietario e usufruttuaria del medesimo compendio, avevano ottenuto la condanna della ricorrente al rilascio immediato del bene. La ricorrente sosteneva di aver poi appreso, tramite consulenza grafologica, che le sottoscrizioni apposte alla procura speciale in calce al ricorso introduttivo di uno dei giudizi, all’atto di donazione e alla scheda testamentaria erano false. Per questo aveva proposto querela di falso, dichiarando di avere interesse a utilizzare l’accertamento della falsità per proporre revocazione straordinaria delle sentenze ormai passate in giudicato. I giudici di merito avevano però dichiarato inammissibile la querela di falso, ritenendo non offerti elementi o prove sufficienti della falsità e considerando la consulenza di parte insufficiente e la richiesta di CTU esplorativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 221 c.p.c., per avere i giudici di merito preteso una prova già compiuta della falsità, invece di considerare sufficiente la richiesta di CTU con scritture di comparazione; 2) violazione degli artt. 161 e 395, comma 1, n. 2, c.p.c., per avere escluso che la falsità della procura alle liti potesse fondare revocazione; 3) violazione degli artt. 100 e 221 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile la querela di falso sul testamento olografo, affermando che sarebbe esperibile soltanto un’azione di accertamento negativo; 4) nullità della sentenza e del procedimento per non avere i giudici di merito svolto un effettivo accertamento sulla non appartenenza delle sottoscrizioni alla testatrice e per non avere confutato i rilievi della consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che la falsità di un atto processuale non rientra nel motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., ma può semmai integrare dolo revocatorio ex n. 1 solo se inserita in una macchinazione fraudolenta che abbia inciso concretamente sul contraddittorio o sul diritto di difesa; nel caso concreto, però, la ricorrente non aveva neppure prospettato tale scenario. Declarato inammissibile il secondo motivo, gli altri sono stati ritenuti privi di interesse e quindi inammissibili, perché non idonei a incidere sulla decisione successiva già passata in giudicato e favorevole alla controparte. Il ricorso è dunque stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.
falsità di un atto del processo che faccia apparire come esistente un elemento in realtà mancante
La falsità di un atto processuale può rilevare, al più, come dolo revocatorio se inserita in una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul contraddittorio, sul diritto di difesa o sull’accertamento della verità.
art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.
non riguarda un documento considerato come mezzo di controllo dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese
La Corte esclude che la falsità di un atto processuale possa essere sussunta in questa ipotesi di revocazione straordinaria.
art. 221 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della querela di falso e per escludere che nel caso concreto vi fossero elementi sufficienti a sostegno dell’ammissibilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i giudici di merito avrebbero erroneamente preteso una prova completa della falsità già in sede di ammissibilità della querela.
art. 161 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità/inesistenza della procura alle liti e ai suoi riflessi sull’impugnazione.
art. 100 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che, una volta dichiarato inammissibile il secondo motivo, gli altri motivi restano privi di interesse e quindi inammissibili.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La falsità di una procura alle liti o di altro atto del processo non integra di per sé il motivo di revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.; essa può rilevare solo, in ipotesi, come dolo revocatorio ex n. 1, se inserita in una macchinazione fraudolenta idonea a incidere concretamente sul contraddittorio o sul diritto di difesa.
- Ai fini dell’ammissibilità della querela di falso non basta un generico sospetto di falsità o una consulenza tecnica di parte, ove non accompagnati da elementi specifici idonei a sorreggere la domanda; la CTU non può essere richiesta in funzione meramente esplorativa.
- Quando il motivo principale del ricorso è inammissibile, gli altri motivi che non sono più idonei a incidere sulla decisione sostanziale già coperta da giudicato devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
- La contestazione della falsità di una scheda testamentaria non può essere utilizzata in modo astratto per ottenere una rimozione generalizzata del documento senza che siano rispettati i presupposti processuali e l’interesse concreto all’impugnazione.
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