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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 665/2024, pubblicata il 29.02.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 05.03.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli a.a.s.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”;” e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 665/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019–2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 665/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 marzo 2024. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito sulla Carta docente. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza nel dicembre 2025, successivamente alla notificazione del ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta dal Ministero nel corso del giudizio. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del processo la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notificazione del ricorso, mentre il ricorso risultava originariamente fondato. Le spese sono state liquidate in euro 300, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’azione di ottemperanza, proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato, la pretesa del ricorrente deve essere considerata pienamente soddisfatta e il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla notificazione del ricorso per ottemperanza non impedisce la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, se il ricorso risultava originariamente fondato e l’esecuzione è intervenuta soltanto nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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