Cassazione Penale, Ordinanza n. 12860/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e, nel caso concreto, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla non necessità dell'integrazione probatoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/05/2025, deducendo: (1) vizio motivazionale sulla ritenuta partecipazione alla rapina contestata e sull'esclusione della mera presenza passiva sul luogo del fatto; (2) mancato riconoscimento dell'errore sul fatto e dell'errore determinato dall'altrui inganno ex artt. 47 e 48 c.p.; (3) omessa riqualificazione del fatto, al più, in favoreggiamento personale; (4) erroneo riconoscimento delle aggravanti del travisamento e dell'uso dell'arma; (5) diniego delle attenuanti generiche e delle ulteriori diminuenti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 c.p. Inoltre ha censurato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sostenendo la necessità di acquisire i tabulati telefonici dell'utenza dell'imputato e di escutere un teste indicato dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze reiterative di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua e immune da vizi, quindi prive di specificità e meramente apparenti; ha anche ritenuto manifestamente infondata la censura sulla rinnovazione istruttoria, affermando che il giudice d'appello aveva spiegato la non necessità degli atti richiesti ai fini della decisione.
Norme richiamate
art. 47 c.p.
Richiamato come norma invocata dalla difesa per sostenere l'errore sul fatto.
art. 48 c.p.
Richiamato come norma invocata dalla difesa per sostenere l'errore determinato dall'altrui inganno.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato come fonte delle attenuanti/diminuzioni invocate dalla difesa.
art. 114 c.p.
Richiamato come norma invocata dalla difesa per ottenere una diminuzione di pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 603 c.p.p.
Richiamato indirettamente per il tema della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ritenuta eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che investe la partecipazione dell'imputato al reato non è ammissibile quando si risolve in una diversa lettura del fatto e delle prove già scrutinata dai giudici di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'errore sul fatto e l'errore determinato dall'altrui inganno devono essere dedotti in modo puntuale e coerente con la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza impugnata; non possono essere invocati in via meramente alternativa senza reale critica alla ratio decidendi.
- La richiesta di riapertura dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere accolta solo se il giudice ritiene non decidibile la causa allo stato degli atti; il controllo di legittimità riguarda la congruità della motivazione sul punto, non la concreta rilevanza della prova richiesta.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- I motivi di ricorso devono assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata; in difetto di specificità, essi sono meri motivi apparenti e non possono essere scrutinati nel merito.
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