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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.374 del 10 luglio 2024 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 374 del 10 luglio 2024 del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, della somma di 500 euro per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dare esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere al ricorrente 500 euro, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle pronunce passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione cui è destinata la carta elettronica riconosciuta al docente.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato e notificata in forma esecutiva legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, assegnandogli un ulteriore termine di adempimento.
  • L'esecuzione del giudicato deve rispettare puntualmente il contenuto conformativo e satisfattivo della pronuncia, comprese le modalità specifiche di attribuzione della prestazione e gli accessori maturati fino all'effettivo soddisfo.
  • Le spese e gli eventuali compensi del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ferma la loro liquidazione secondo la documentazione dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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