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Sentenza

Sentenza del 26/06/2018 n. 4468 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni di cessione di beni intracomunitarie non imponibili - Presupposti per corretta ricostruzione operazioni - Operatori comunitari - Emissione di fatture senza applicazione dell'imposta - Trasferimento dei beni in altro Stato dell'UE - Onere della prova per il cedente - Mancante - Equivocità degli elementi oggettivi e soggettivi delle operazioni - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata dimostrazione, mediante elementi oggettivi e soggettivi univoci, dell'effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro impedisce di applicare il regime di non imponibilità. L'equivocità o l'insufficienza della documentazione relativa alle operazioni consente quindi all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'IVA non applicata. La decisione si è conclusa a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta qualificazione, ai fini IVA, di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori comunitari. Il cedente sosteneva di poter applicare il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie. Tuttavia, tale regime presuppone non solo l'esistenza di un'operazione onerosa tra soggetti passivi IVA, ma anche l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato dell'Unione Europea, adeguatamente documentato. L'onere di provare tali circostanze grava sul cedente, in quanto invoca un regime derogatorio rispetto all'ordinaria imponibilità IVA.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.l. n. 331/1993, convertito dalla l. n. 427/1993

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede un'operazione onerosa tra soggetti passivi IVA e l'effettiva spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato dell'Unione Europea. Tali presupposti devono essere provati dal cedente.

  • Art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina IVA delle operazioni non imponibili e delle relative condizioni di applicazione.

Massime di principio

  • Chi emette fattura senza IVA qualificando l'operazione come cessione intracomunitaria deve dimostrare in modo concreto, completo e coerente che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro.
  • La sola fattura, l'indicazione di una partita IVA comunitaria o la dichiarazione del cliente non sono necessariamente sufficienti se mancano documenti di trasporto, prove di consegna, pagamenti e altri elementi concordanti.
  • L'onere della prova grava sul cedente, perché è colui che invoca il regime di non imponibilità in deroga all'ordinaria applicazione dell'IVA.
  • In presenza di documentazione lacunosa, contraddittoria o equivoca sugli elementi soggettivi e oggettivi dell'operazione, l'Amministrazione può riqualificare la cessione come imponibile e recuperare l'imposta non applicata.
  • Per prevenire contestazioni è opportuno conservare una documentazione coordinata che dimostri l'identità e la soggettività IVA del cessionario, l'ordine, il trasporto, la consegna e l'effettivo arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

Testo integrale

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