Cassazione Civile, Ordinanza n. 08132/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite riguarda un verbale di accertamento e il conseguente avviso di addebito concernenti somme oggetto di esonero contributivo e il rilascio del DURC. La Corte di appello aveva annullato il verbale limitatamente alle somme relative all'esonero contributivo per euro 10.250,85, ritenendo che lo scostamento tra dovuto e versato, pari a euro 137,10, fosse inferiore alla soglia di euro 150 prevista dall'art. 3, comma 3, del d.m. 30 gennaio 2015, perché nel calcolo aveva considerato i soli interessi legali e non anche le sanzioni civili. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, del d.m. 30 gennaio 2015 e dell'art. 1, comma 118, L. 190/2016, sostenendo che nella soglia di euro 150 dovessero essere computati anche le sanzioni civili e non solo gli interessi. La società ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale principale e ricorso incidentale condizionato: nel primo ha censurato la compensazione delle spese; nei secondi ha dedotto, da un lato, omessa pronuncia sulla necessità di una previa contestazione dell'evasione contributiva prima del recupero delle somme e, dall'altro, l'erroneo conteggio dell'orario di lavoro nel verbale ispettivo, con inclusione di tempi intermedi e tempi di disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS perché, nell'art. 3, comma 3, del d.m. 30 gennaio 2015, l'espressione "eventuali accessori di legge" non comprende le sanzioni civili, ma solo gli interessi, sicché ai fini della verifica della soglia di euro 150 non vanno computate le sanzioni. Ha anche rigettato il motivo della società sulla compensazione delle spese, reputandola giustificata dal parziale accoglimento delle tesi della stessa in appello. I motivi del ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006
Richiamati come base del sistema della regolarità contributiva e del DURC; non incidono sull'esito perché la questione decisiva è l'interpretazione del d.m. 30 gennaio 2015.
d.m. 30 gennaio 2015, art. 3, comma 3
La soglia di euro 150 per lo scostamento non grave va riferita alle somme dovute e versate comprensive degli eventuali accessori di legge, ma tali accessori non comprendono le sanzioni civili; rilevano invece gli interessi.
art. 1, comma 118, L. 190/2016
Citato dal ricorrente principale tra le norme del regime di regolarità contributiva, ma non ritenuto decisivo rispetto alla soluzione interpretativa adottata.
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla soccombenza solo parziale di una parte.
La Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta in appello in ragione del parziale accoglimento delle domande/tesi.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per dedotta omessa pronuncia; motivo non esaminato per assorbimento.
art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di orario di lavoro; motivo assorbito.
artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 234 del 2007
Richiamati nel ricorso incidentale condizionato per la qualificazione di tempi di guida e di disponibilità; motivo assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulla ripartizione dell'onere della prova; motivo assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina del DURC, ai fini della verifica del "non grave scostamento" entro la soglia fissata dal regolamento, l'espressione "eventuali accessori di legge" va interpretata restrittivamente e non comprende le sanzioni civili, ma solo gli interessi o altri accessori strettamente riconducibili al debito contributivo.
- L'interpretazione di una disposizione amministrativo-previdenziale deve combinare dato letterale, contesto sistematico e ratio legis; non è consentito attribuire a un'espressione atecnica una portata più ampia di quella coerente con l'assetto complessivo della norma.
- La compensazione delle spese può essere sorretta dal parziale accoglimento delle tesi di una parte, anche se questa risulti complessivamente vittoriosa su uno specifico capo della domanda, purché la motivazione della decisione consenta di ricostruire la soccombenza reciproca o parziale.
- Quando il ricorso principale viene rigettato, i motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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