Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 182 del 01/06/2020

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso Approvazione del dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1505” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, di cui al decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l’introduzione di nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente telecamera mod. AXIS P1365MKII

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’approvazione già rilasciata al dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità e al semaforo rosso, sostituendo la telecamera precedente con il nuovo modello AXIS P1375. Restano ferme le prescrizioni già contenute nel decreto del 28 luglio 2016 e si confermano le modalità di installazione, uso, manutenzione e verifiche periodiche, nonché gli obblighi di identificazione del prodotto e di commercializzazione unitamente al manuale aggiornato.

Estensione dell’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità e semaforo rosso "EnVES EVO MVD 1505" con nuova telecamera AXIS P1375.

Estensione dell’approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505"

Il decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale estende l’approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505", già autorizzato per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle violazioni al semaforo rosso, in attuazione degli artt. 45 e 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dell’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 13 giugno 2017 n. 282.

Base normativa e precedente approvazione

Il provvedimento richiama, tra le norme di riferimento, anche l’art. 142 del Codice della strada sui limiti di velocità, l’art. 345 del regolamento di esecuzione e l’art. 146 del Codice della strada sulle violazioni della segnaletica stradale. Viene inoltre richiamato il decreto dirigenziale n. 4670 del 28 luglio 2016, con cui la società EngiNe S.r.l. aveva ottenuto l’approvazione originaria del dispositivo, e il decreto dirigenziale n. 103 del 12 aprile 2019, che aveva già esteso l’approvazione alla versione con sistema di ripresa "Vista EnVES 06".

Oggetto della modifica approvata

La società EngiNe S.r.l. ha chiesto l’estensione dell’approvazione per una nuova configurazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" che adotta il sistema di ripresa "Vista EnVES 06" equipaggiato con la nuova telecamera mod. AXIS P1375, in sostituzione della telecamera mod. AXIS P1365MKII, uscita di produzione. È stato inoltre aggiornato il "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505", con le nuove specifiche tecniche.

Valutazione ministeriale

Il Ministero prende atto della documentazione tecnica allegata e considera che la modifica apportata non compromette né modifica il corretto funzionamento dell’apparato; al contrario, viene qualificata come migliorativa. Su tale base viene disposta l’estensione dell’approvazione alla nuova configurazione.

Prescrizioni sull’uso e sulla manutenzione

Le condizioni di installazione dei dispositivi prodotti in base alla nuova approvazione devono corrispondere al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" versione 1.0.5 dicembre 2019, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. Il dispositivo deve essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nel medesimo manuale. Gli organi di polizia stradale che lo impiegano sono tenuti a eseguire verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della presente approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ciascun esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n. 103 del 12 aprile 2019 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante. La commercializzazione deve avvenire insieme al manuale aggiornato. È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo in assenza di ulteriori specifiche modifiche del decreto.

Validità dell’approvazione

L’approvazione del dispositivo come rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data del decreto originario di approvazione.

Punti principali

Estensione dell’approvazione tecnica

L’approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505", già concessa con decreto dirigenziale n. 4670 del 28 luglio 2016, viene estesa alla nuova configurazione che introduce la telecamera mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente AXIS P1365MKII.

Conferma delle prescrizioni vigenti

Restano applicabili tutte le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto n. 4670/2016, senza modifiche ulteriori alle regole già fissate per l’uso del dispositivo.

Validità dell’approvazione

L’approvazione del dispositivo come rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità conserva validità ventennale decorrente dal 28 luglio 2016, cioè dalla data di emissione del decreto originario.

Installazione, uso e verifiche periodiche

Le condizioni di installazione e di esercizio devono conformarsi al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" versione 1.0.5 dicembre 2019, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. Gli organi di polizia stradale utilizzatori devono eseguire verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale.

Produzione e commercializzazione

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della presente approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4670/2016, del decreto n. 103/2019 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale aggiornato. È vietata qualsiasi modifica del dispositivo in assenza di specifiche variazioni del decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradaleautovelox e dispositivi di controllomotorizzazionetecnologie per l’accertamento delle violazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.