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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Firenze, Sezione 2

per la declaratoria d’illegittimità - del preavviso di rigetto prot. n. 5447/2024 del 15.07.2025; - del successivo “ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, prot. n.5805 del 25.07.2024, con cui è stata negata la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2011; - del provvedimento di non conformità urbanistica della cabina elettrica relativa all’impianto, prot. n. 5620 del 19.07.2024.

Giustizia amministrativa202401466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di rigetto, ordine motivato di non realizzare un impianto agrivoltaico mediante PAS e provvedimento di non conformità urbanistica della cabina elettrica connessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato al Comune una PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 999,415 kWp, comprensivo delle opere connesse, tra cui una cabina elettrica. Il Comune ha negato l’intervento ritenendo insussistente il requisito della distanza non superiore a tre chilometri da aree industriali, artigianali o commerciali, poiché l’area limitrofa sarebbe stata destinata a funzioni agricole di filiera; ha inoltre ritenuto la cabina non conforme al regolamento urbanistico e il progetto agronomico inidoneo a dimostrare la prevalenza e la connessione dell’attività agricola rispetto alla produzione energetica. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011 e dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, sostenendo che l’impianto, agrivoltaico ma non con moduli a terra e di potenza inferiore a 12 MW, rientrasse nella disciplina PAS applicabile agli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee. Veniva inoltre contestata l’erronea qualificazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto come modifica postuma dell’istanza. Il secondo motivo censurava la valutazione separata della cabina elettrica, quale opera connessa all’impianto, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria sulla sua asserita non conformità urbanistica. Il terzo motivo denunciava l’inadeguata valutazione del progetto agronomico, il difetto di istruttoria e la mancata applicazione della disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici realizzati da imprenditori agricoli, anche alla luce delle linee guida sugli impianti agrivoltaici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità di tutti gli atti impugnati. Ha ricostruito la disciplina vigente al momento dell’adozione degli atti, rilevando che l’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011 applicava la PAS sia ai nuovi impianti fotovoltaici, con relative opere connesse, realizzati in aree idonee e di potenza fino a 12 MW, sia agli impianti agrivoltaici soggetti al distinto requisito della distanza da aree industriali, artigianali o commerciali. Poiché l’impianto era agrivoltaico, aveva potenza inferiore a 12 MW e non prevedeva moduli a terra, il Comune avrebbe dovuto esaminare l’istanza anche secondo il primo regime normativo, richiamato dal proponente già nelle osservazioni al preavviso di rigetto. Tale richiamo non costituiva una modifica postuma della domanda: il privato aveva chiesto il medesimo bene della vita, ossia l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, e spettava all’Amministrazione individuare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la disciplina applicabile. Il Comune non poteva quindi considerare non pertinenti le osservazioni né escludere l’istanza dalla PAS. L’omessa applicazione dei parametri normativi favorevoli agli impianti agrivoltaici ha inoltre viziato la valutazione della cabina elettrica, che non poteva essere esaminata separatamente dall’impianto complessivo e dalle relative opere connesse, e la valutazione del progetto agronomico, che doveva essere effettuata alla luce dell’art. 11, comma 1-bis, d.l. 17/2022. Il Comune ha pertanto sostanzialmente omesso di pronunciarsi sull’istanza secondo il corretto quadro normativo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011

    le disposizioni in materia di PAS si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee [...] di potenza fino a 12 MW, nonché agli impianti agro-voltaici [...] che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

    La PAS opera secondo due distinti presupposti: per gli impianti fotovoltaici fino a 12 MW localizzati in aree idonee e per gli impianti agrivoltaici soggetti al requisito della distanza. L’Amministrazione deve individuare il corretto regime applicabile al progetto, anche alla luce delle osservazioni procedimentali del privato.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021

    le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela [...] né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela

    La norma individua aree idonee ex lege per gli impianti da fonti rinnovabili, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011.

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021

    eventuale quote non riportata nel provvedimento

    Le limitazioni introdotte per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non riguardano l’impianto agrivoltaico esaminato, che non prevede moduli a terra.

  • art. 11, comma 1-bis, d.l. 17/2022, conv. in l. 34/2022

    eventuale quote non riportata nel provvedimento

    La disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici realizzati da imprenditori agricoli costituisce parametro per la valutazione della congruità del progetto agronomico e della strumentalità dell’impianto all’attività agricola.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011

    eventuale quote non riportata nel provvedimento

    Richiamato dal Comune per sostenere la necessità di una nuova dichiarazione, ma ritenuto non applicabile alla diversa qualificazione giuridica della medesima domanda proposta dal ricorrente.

  • art. 12, commi 7 e 10, d.lgs. 387/2003

    eventuale quote non riportata nel provvedimento

    Richiamati nel ricorso con riferimento alla compatibilità degli impianti da fonti rinnovabili con la destinazione agricola e alla disciplina delle aree non idonee; il giudice fonda tuttavia direttamente la decisione sull’omessa applicazione degli artt. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011 e 20 d.lgs. 199/2021.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote non riportata nel provvedimento

    Invocato dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione del provvedimento sulla non conformità della cabina; la decisione accoglie la censura nel quadro più ampio dell’omessa valutazione complessiva dell’impianto secondo il corretto regime normativo.

Massime di principio

  • Quando il privato chiede l’abilitazione alla realizzazione di un determinato impianto, il richiamo, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, a una diversa disposizione applicabile ai medesimi fatti non costituisce modifica postuma dell’istanza, se resta invariato il bene della vita richiesto; spetta all’Amministrazione qualificare giuridicamente i fatti e individuare la disciplina applicabile.
  • Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 MW localizzati in aree idonee ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, la PAS prevista dall’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011 comprende anche le relative opere connesse; tale regime può rilevare anche per un impianto agrivoltaico che non preveda moduli collocati a terra.
  • L’Amministrazione non può escludere una PAS sulla base del solo requisito della distanza da aree industriali, artigianali o commerciali senza esaminare se il progetto rientri anche nell’autonomo regime applicabile agli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee e di potenza non superiore a 12 MW.
  • La valutazione urbanistica delle opere connesse, quali cabine elettriche ed elettrodotti, non può essere svolta in modo avulso dalla valutazione dell’impianto da fonti rinnovabili cui esse sono funzionalmente collegate, quando la disciplina autorizzatoria prevede l’esame unitario del progetto.
  • La valutazione del progetto agronomico di un impianto agrivoltaico realizzato da un imprenditore agricolo deve essere condotta considerando i parametri normativi di favore per tali impianti e non può fondarsi su un’omessa o parziale istruttoria circa la connessione e la continuità dell’attività agricola.
  • Quando l’Amministrazione non applica il corretto quadro normativo di favore previsto per gli impianti agrivoltaici, essa sostanzialmente omette di pronunciarsi sull’istanza, con conseguente illegittimità del diniego e degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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