Cassazione Penale, Sentenza n. 29339/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 12/10/2022 che aveva applicato, mediante patteggiamento, la pena concordata per il reato di tentato furto pluriaggravato. Il ricorrente deduceva: erronea qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze aggravanti (tra cui l'aggravante dell'aver agito con destrezza e il concorso con un minore) e della recidiva; vizio di motivazione in ordine alla non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; difetto di querela e dunque improcedibilità. Il motivo era formulato in termini succinti come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n. 103/2017), perché il rimedio avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifiche censure (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). La Corte ha ritenuto che la doglianza proposta fosse in realtà una censura di motivazione (omessa o insufficiente valutazione delle aggravanti e della recidiva) che non rientra nelle ragioni ammesse e che non configurava un "errore manifesto" della qualificazione giuridica. Quanto al difetto di querela, la Corte ha osservato che la querela è presente negli atti; inoltre, anche se fosse mancata, l'inammissibilità del ricorso esclude ogni accertamento sulla querela in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha applicato questo limite per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 50)
Ha introdotto la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, restringendo i motivi di cassazione nelle sentenze di patteggiamento; richiamata dalla Corte come fondamento dell'inammissibilità.
art. 444 e ss. cod. proc. pen. (patteggiamento)
Disciplina l'accordo tra parti e la sentenza che lo recepisce; la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento può essere adeguatamente motivata in forma succinta, con riferimento al capo d'imputazione e alla verifica di congruità della pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sinteticità del motivo in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da questa norma.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dalla sentenza impugnata per escludere la ricorrenza di alcune ipotesi previste da quella norma; la Corte ha ritenuto che la sentenza facesse adeguato richiamo per escludere i presupposti per l'applicazione di tale articolo.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione alla verifica di congruità della pena patteggiata; la sentenza deve rispettare i limiti costituzionali della pena.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato nel contesto della discutibile modificazione delle condizioni di procedibilità per alcuni reati; la Corte ha osservato che eventuali questioni di mancanza di querela non prevalgono sull'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento è fortemente limitato: possono essere dedotti solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis. Censure generiche di motivazione non sono ammesse.
- La "erronea qualificazione giuridica" impugnabile dopo il patteggiamento deve essere un errore manifesto: ossia un'evidente discrepanza, immediatamente deducibile dal capo di imputazione e dalla sentenza, senza margini di opinabilità.
- Contestazioni inerenti la valutazione probatoria o la motivazione sulle aggravanti e sulla recidiva, quando riferite a sentenze di patteggiamento, sono normalmente inammissibili in cassazione perché configurano vizio di motivazione non rientrante nei limiti di art. 448, comma 2-bis.
- La sentenza di patteggiamento può essere ritenuta sufficientemente motivata anche con una descrizione sintetica del fatto, il richiamo alla correttezza della qualificazione giuridica e la verifica di congruità della pena rispetto ai parametri costituzionali.
- Se il ricorrente lamenta difetto di querela, è fondamentale verificare la presenza della querela negli atti processuali; in ogni caso, in presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione in genere non procede ad ulteriori accertamenti sostanziali sulla querela.
- Prassi consigliata: in caso di patteggiamento, per preservare eventuali impugnazioni, le censure devono essere formulate con precisione e puntare a uno dei limiti espressamente contemplati dall'art. 448, comma 2-bis; le argomentazioni di mera motivazione o di fatto sono a rischio di inammissibilità.
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