Sentenza n. 196/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento serbato nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di impianto agrivoltaico da 19,96 MW nel Comune di Montemilone
Esito
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di avvio del procedimento di VIA presentata il 17 maggio 2022, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Il ricorso riguardava la mancata conclusione del procedimento relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle opere connesse, con contestuale utilizzazione agricola dei terreni. Le amministrazioni si sono costituite resistendo al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta della ricorrente, poiché nelle more del giudizio, l’8 maggio 2026, è stato adottato il decreto di VIA relativo al progetto. L’adozione del provvedimento ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato contro il silenzio. Il Collegio ha compensato le spese di lite, valorizzando la peculiarità della vicenda e la possibile tardività del ricorso rispetto al termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata in relazione ai termini applicabili al procedimento di valutazione di impatto ambientale.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione avverso il silenzio è richiamato dal TAR quale possibile ragione, insieme alla peculiarità del caso, per compensare le spese di lite.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto nel corso del giudizio avverso il silenzio, quando soddisfa integralmente l’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento finale nelle more del processo rende non più attuale la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, se l’interesse azionato risulta integralmente soddisfatto.
- La possibile tardività dell’azione avverso il silenzio e la peculiarità della vicenda possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
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