Cassazione Penale, Sentenza n. 40143/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto sia la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da eseguire in Romania sia la richiesta di detenzione domiciliare per ragioni di salute. Denunciava l'inosservanza e la errata applicazione, in particolare, dell'art. 2, lett. e) del d.lgs. n.38/2016 (attuazione della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure alternative tra Stati UE), sostenendo che l'affidamento in prova poteva essere eseguito in Romania dove egli risiede e lavora, e che il diniego era fondato solo sull'impossibilità, secondo il Tribunale, di effettuare adeguati controlli sull'opportunità lavorativa all'estero. Quanto alla detenzione domiciliare, il ricorrente lamentava il rigetto nonostante le sue condizioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso quanto alla domanda di detenzione domiciliare per ragioni di salute, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario. Viceversa, la Cassazione ha accolto il motivo relativo al diniego dell'affidamento in prova: ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego dell'affidamento e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari perché richieda all'UEPE un nuovo, effettivo approfondimento istruttorio (contattare il condannato, valutare domicilio dichiarato in Italia e il luogo in cui si svolgerebbe l'affidamento) prima di decidere sulla fattibilità dell'esecuzione dell'affidamento in altro Stato membro.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Permette l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'Unione Europea in cui il condannato abbia residenza legale e abituale; norma richiamata per sostenere la possibilità di esecuzione transfrontaliera della misura alternativa.
decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 (citata nel testo)
La decisione quadro è richiamata quale fonte che disciplina il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione; la Corte evidenzia che rientrano nel suo ambito le misure che comportano la cessazione dello stato detentivo (come l'affidamento in prova), mentre non rientra la detenzione domiciliare che non fa cessare lo stato di detenzione.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiede, a pena di inammissibilità, che il condannato libero possa eleggere domicilio sul territorio nazionale e collaborare con gli uffici dell'esecuzione penale esterna per le verifiche propedeutiche all'accesso alla misura alternativa.
Cass. Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020 (Arrighi)
Giurisprudenza che ha confermato la possibilità, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. attuativo, che l'affidamento in prova si svolga in altro Stato membro dove il condannato abbia residenza legale e abituale.
Cass. Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014 (Valtriani)
Orientamento pregresso secondo cui era inammissibile l'affidamento per chi risiede all'estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, perché la misura richiede accertamenti preventivi e controlli successivi da parte dei servizi territoriali; la sentenza impugnata non può però utilizzare automaticamente tale principio per negare la misura senza adeguate indagini.
Cass. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022 (Ursillo)
Ha evidenziato l'inapplicabilità della decisione quadro all'esecuzione della detenzione domiciliare in altro Stato membro, poiché tale misura non determina la cessazione dello stato detentivo e pertanto non rientra nelle ipotesi previste dal d.lgs. attuativo.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in un altro Stato membro UE dove il condannato abbia residenza legale e abituale, purché sussistano i requisiti procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento interno e dalla normativa europea.
- La detenzione domiciliare non può essere trasferita ad altro Stato membro poiché non determina la cessazione dello stato di detenzione e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro sulle misure alternative.
- Il diniego dell'affidamento al solo motivo della residenza all'estero è illegittimo se non preceduto da un effettivo approfondimento istruttorio: l'UEPE deve tentare il contatto e compiere le verifiche necessarie (dati sul domicilio, idoneità del progetto lavorativo, garanzie di controllo e rieducazione) prima che il giudice neghi la misura.
- Il richiedente deve collaborare: dichiarare eventuale domicilio in Italia, fornire dati e documentazione utili (es. offerta di lavoro, elementi di integrazione sociale) e rendersi reperibile per le verifiche dell'UEPE.
- Chi chiede misure per ragioni di salute (detenzione domiciliare) deve produrre documentazione medica idonea a dimostrare l'incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione; l'assenza di prove comporta il rigetto.
- Il giudice di merito, se decide di negare la misura per carenza di accertamenti, deve ordinare all'UEPE di svolgere indagini supplementari e motivare in modo specifico perché tali indagini non possano consentire l'esecuzione della misura all'estero.
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