Cassazione Penale, Sentenza n. 7653/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne (rapina aggravata in concorso) deducendo: vizio nella valutazione e riconoscimento delle prove (video di videosorveglianza, registrazioni audio private, sommarie informazioni e tabulati telefonici), inesattezza/contraddittorietà dei riconoscimenti, errata qualificazione giuridica del fatto (richiesta di riqualificazione in furto o rapina impropria), inutilizzabilità di talune registrazioni, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione della recidiva e vizi nella determinazione della pena (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024). Alcuni ricorsi introducono inoltre motivi nuovi non sollevati in appello (per es. questioni sulla utilizzabilità delle registrazioni e sulla riqualificazione del reato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (non sindacabili salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) e la divieto di dedurre in Cassazione questioni non devolute in appello. In particolare: i rilievi relativi alla valutazione delle singole prove e della credibilità dei testi sono stati ritenuti censure di merito non ammissibili; i motivi nuovi proposti da Dieli sono stati in gran parte esclusi per mancata devoluzione in appello (salvo un profilo relativo alla sopravvenuta modifica normativa), e la deduzione sulla applicabilità dell'attenuante per lieve entità, alla luce della pronuncia costituzionale, è stata esaminata e ritenuta infondata perché le modalità e l'entità del fatto sono incompatibili con la lieve entità. Conseguentemente la Corte ha confermato, in sostanza, la conferma della condanna e della determinazione della pena (anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ciascuno) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
La Corte conferma la qualificazione del fatto come rapina aggravata, con riferimento al terzo comma n.1 (persone travisate), ritenendo incompatibile la fattispecie con l'ipotesi di lieve entità e con una riqualificazione in furto quando la condotta presenta violenza sulle persone e consistente appropriazione di denaro
art. 624 c.p. (furto)
Richiamato dai ricorrenti per la possibile riqualificazione; la Corte ritiene però che i fatti, per modalità e violenza, non siano riconducibili a un semplice furto
artt. 581 e 591 c.p.p. (ammissione e requisiti motivi in cassazione)
Base normativa per dichiarare inammissibili i ricorsi presentati per motivi non consentiti o privi di specificità: la Cassazione non può sindacare valutazioni di merito in assenza dei vizi tipizzati
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (onere di motivazione)
Richiamato per sottolineare che non è censurabile il silenzio su deduzioni che risultano implicitamente disattese dalla motivazione complessiva della sentenza
art. 63 c.p. (concorrenti circostanze aggravanti e aumento della pena)
Utilizzato per spiegare la corretta quantificazione della pena, applicando l'aumento per le aggravanti concorrenti e il criterio moderatore
art. 116 c.p. (concorso anomalo)
Richiamato nelle doglianze difensive circa la diversa responsabilità; la Corte osserva che tali censure rappresentano valutazioni di merito non devolute al sindacato di legittimità
art. 62 c.p. (attenuanti)
Trattato con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante specifica; la Corte rileva l'assenza di elementi positivi necessari per riconoscere attenuanti generiche
art. 500, comma 4 c.p.p. (utilizzabilità di dichiarazioni rese in indagini)
Menzi ono i prospetti difensivi che avrebbero richiesto acquisizione formale di verbali; la Corte ritiene che le acquisizioni probatorie (registrazioni, tabulati, video) abbiano fornito riscontri congrui e giustificato l'uso delle dichiarazioni in sede di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Richiamata dai ricorrenti per richiedere la applicazione della nuova fattispecie attenuante; la Corte di Cassazione esamina il rilievo ma lo esclude perché le modalità della rapina e l'entità del danno non sono compatibili con la 'lieve entità'
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione di merito sulla base di una diversa interpretazione della prova: vanno dedotti solo vizi di motivazione specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) o il travisamento palese degli atti
- Questioni giuridiche o di prova non sollevate nell'atto di appello non possono essere dedotte in sede di cassazione (divieto di dedurre nuovi motivi non devoluti al giudice di appello)
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario documentare elementi positivi favorevoli alla personalità dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non è sufficiente
- Le registrazioni prodotte da privati possono essere utilizzate come prova se adeguatamente acquisite e riscontrate (per es. consegna agli investigatori, sequestri, trascrizioni) e se integrate da altri riscontri (video, tabulati, dichiarazioni)
- La riqualificazione del reato (es. da rapina a furto) richiede rilievi probatori chiari e specifici sulle modalità materiali dell'azione: la presenza di violenza e l'impossessamento di somme consistenti rendono improbabile la riqualificazione
- In caso di sopravvenuta modifica normativa (o pronuncia costituzionale) la rilevanza della nuova norma va esaminata caso per caso: l'applicazione favorevole è esclusa quando la descrizione fattuale della sentenza impugnata sia incompatibile con i presupposti della nuova norma
- Nella redazione dei ricorsi in Cassazione è essenziale: (a) formulare motivi consentiti dalla legge, (b) specificare con precisione i punti della motivazione che si ritengono viziati, e (c) evitare di riproporre mera rivalutazione degli elementi di fatto senza indicare vizi logico-giuridici
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