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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7653/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne (rapina aggravata in concorso) deducendo: vizio nella valutazione e riconoscimento delle prove (video di videosorveglianza, registrazioni audio private, sommarie informazioni e tabulati telefonici), inesattezza/contraddittorietà dei riconoscimenti, errata qualificazione giuridica del fatto (richiesta di riqualificazione in furto o rapina impropria), inutilizzabilità di talune registrazioni, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione della recidiva e vizi nella determinazione della pena (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024). Alcuni ricorsi introducono inoltre motivi nuovi non sollevati in appello (per es. questioni sulla utilizzabilità delle registrazioni e sulla riqualificazione del reato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (non sindacabili salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) e la divieto di dedurre in Cassazione questioni non devolute in appello. In particolare: i rilievi relativi alla valutazione delle singole prove e della credibilità dei testi sono stati ritenuti censure di merito non ammissibili; i motivi nuovi proposti da Dieli sono stati in gran parte esclusi per mancata devoluzione in appello (salvo un profilo relativo alla sopravvenuta modifica normativa), e la deduzione sulla applicabilità dell'attenuante per lieve entità, alla luce della pronuncia costituzionale, è stata esaminata e ritenuta infondata perché le modalità e l'entità del fatto sono incompatibili con la lieve entità. Conseguentemente la Corte ha confermato, in sostanza, la conferma della condanna e della determinazione della pena (anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ciascuno) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina)

    La Corte conferma la qualificazione del fatto come rapina aggravata, con riferimento al terzo comma n.1 (persone travisate), ritenendo incompatibile la fattispecie con l'ipotesi di lieve entità e con una riqualificazione in furto quando la condotta presenta violenza sulle persone e consistente appropriazione di denaro

  • art. 624 c.p. (furto)

    Richiamato dai ricorrenti per la possibile riqualificazione; la Corte ritiene però che i fatti, per modalità e violenza, non siano riconducibili a un semplice furto

  • artt. 581 e 591 c.p.p. (ammissione e requisiti motivi in cassazione)

    Base normativa per dichiarare inammissibili i ricorsi presentati per motivi non consentiti o privi di specificità: la Cassazione non può sindacare valutazioni di merito in assenza dei vizi tipizzati

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (onere di motivazione)

    Richiamato per sottolineare che non è censurabile il silenzio su deduzioni che risultano implicitamente disattese dalla motivazione complessiva della sentenza

  • art. 63 c.p. (concorrenti circostanze aggravanti e aumento della pena)

    Utilizzato per spiegare la corretta quantificazione della pena, applicando l'aumento per le aggravanti concorrenti e il criterio moderatore

  • art. 116 c.p. (concorso anomalo)

    Richiamato nelle doglianze difensive circa la diversa responsabilità; la Corte osserva che tali censure rappresentano valutazioni di merito non devolute al sindacato di legittimità

  • art. 62 c.p. (attenuanti)

    Trattato con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante specifica; la Corte rileva l'assenza di elementi positivi necessari per riconoscere attenuanti generiche

  • art. 500, comma 4 c.p.p. (utilizzabilità di dichiarazioni rese in indagini)

    Menzi ono i prospetti difensivi che avrebbero richiesto acquisizione formale di verbali; la Corte ritiene che le acquisizioni probatorie (registrazioni, tabulati, video) abbiano fornito riscontri congrui e giustificato l'uso delle dichiarazioni in sede di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Richiamata dai ricorrenti per richiedere la applicazione della nuova fattispecie attenuante; la Corte di Cassazione esamina il rilievo ma lo esclude perché le modalità della rapina e l'entità del danno non sono compatibili con la 'lieve entità'

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione di merito sulla base di una diversa interpretazione della prova: vanno dedotti solo vizi di motivazione specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) o il travisamento palese degli atti
  • Questioni giuridiche o di prova non sollevate nell'atto di appello non possono essere dedotte in sede di cassazione (divieto di dedurre nuovi motivi non devoluti al giudice di appello)
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario documentare elementi positivi favorevoli alla personalità dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non è sufficiente
  • Le registrazioni prodotte da privati possono essere utilizzate come prova se adeguatamente acquisite e riscontrate (per es. consegna agli investigatori, sequestri, trascrizioni) e se integrate da altri riscontri (video, tabulati, dichiarazioni)
  • La riqualificazione del reato (es. da rapina a furto) richiede rilievi probatori chiari e specifici sulle modalità materiali dell'azione: la presenza di violenza e l'impossessamento di somme consistenti rendono improbabile la riqualificazione
  • In caso di sopravvenuta modifica normativa (o pronuncia costituzionale) la rilevanza della nuova norma va esaminata caso per caso: l'applicazione favorevole è esclusa quando la descrizione fattuale della sentenza impugnata sia incompatibile con i presupposti della nuova norma
  • Nella redazione dei ricorsi in Cassazione è essenziale: (a) formulare motivi consentiti dalla legge, (b) specificare con precisione i punti della motivazione che si ritengono viziati, e (c) evitare di riproporre mera rivalutazione degli elementi di fatto senza indicare vizi logico-giuridici

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