Sentenza del 14/06/2016 n. 1676 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - liberi professionisti - medici specialisti - utilizzo di attrezzature ausiliarie - è usuale - autonoma organizzazione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva viene esclusa: il solo impiego di attrezzature diagnostiche ausiliarie, anche acquistate o utilizzate in comune con altri professionisti, non determina automaticamente l'autonoma organizzazione richiesta per l'applicazione dell'IRAP. L'utilizzo di tali strumenti rientra nell'id quod plerumque accidit dell'attività medica specialistica e non costituisce, da solo, un'unità produttiva autonoma o una nuova ricchezza organizzata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP sostenendo che l'utilizzo, anche condiviso con altri professionisti, di attrezzature diagnostiche ausiliarie non integrasse il presupposto dell'autonoma organizzazione. Tali strumenti, pur potendo essere costosi, sono infatti normalmente connaturati all'esercizio della medicina specialistica e non dimostrano di per sé l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma capace di produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività professionale personale.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è applicabile al professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata, ossia quando disponga di una struttura o di fattori organizzativi ulteriori rispetto al lavoro personale, idonei a generare un valore aggiunto.
Massime di principio
- Per un medico specialista, il semplice possesso o utilizzo di apparecchiature diagnostiche, anche costose o condivise, non è sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Occorre distinguere tra strumenti normalmente necessari o usuali per svolgere la professione e una vera struttura organizzata con personale, beni o mezzi eccedenti il minimo indispensabile.
- La condivisione di attrezzature tra professionisti non comporta automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, se costituisce una prassi ordinaria e non crea una distinta unità produttiva.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano l'entità dei beni, l'eventuale impiego di dipendenti o collaboratori, la presenza di una struttura autonoma e la capacità organizzativa di produrre valore aggiunto oltre all'attività personale del professionista.
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