Cassazione Penale, Sentenza n. 30062/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del G.I.P. del 18/10/2021, per effetto della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia al momento di esecuzione di un precedente provvedimento (21/11/2019). Il Procuratore della Repubblica ha contestato l'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (contestazione a catena), sostenendo che le due ordinanze riguardavano fatti diversi non connessi e che al momento della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti gli elementi idonei a giustificare la seconda misura; ha altresì rilevato l'assenza di una condanna passata in giudicato e la diversa origine delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando la decisione del Tribunale del riesame. I giudici hanno ritenuto correttamente applicabile l'istituto della "contestazione a catena" nella terza ipotesi ricognita dalla giurisprudenza (fatti non connessi qualificati ma elementi per la nuova ordinanza desumibili dagli atti disponibili al momento della prima ordinanza), attesa la sussistenza dei presupposti fattuali: le due ordinanze (18/10/2021 e 21/11/2019) riguardavano lo stesso titolo di reato (art. 73 DPR 309/1990), traevano origine dalla medesima nota investigativa depositata il 15/05/2019, pendevano davanti alla stessa autorità giudiziaria e la richiesta del P.M. per l'ordinanza poi emessa il 18/10/2021 era datata 21/10/2019 (anteriore all'esecuzione dell'ordinanza del 21/11/2019). Pertanto la retrodatazione dei termini al momento di esecuzione del precedente provvedimento era legittima e, come disposto dal Tribunale del riesame, la misura cautelare risultò priva di efficacia.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c)...
Disciplina la "contestazione a catena" e i casi di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia; interpretata dalla giurisprudenza e Corte costituzionale in modo estensivo per comprendere anche fatti diversi non connessi se gli elementi della nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Titolo di reato (norma sullo stupefacente) in relazione al quale sono state adottate entrambe le ordinanze cautelari
Corte costituzionale, sent. n. 408/2005
Ha ampliato il campo di applicazione dell'art. 297 c.3 disponendo che la regola della retrodatazione si applica anche a fatti diversi non connessi quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti
Corte costituzionale, sent. n. 233/2011
Ha ulteriormente chiarito che la retrodatazione deve applicarsi anche quando il primo fatto abbia già portato a condanna passata in giudicato prima della seconda misura, nelle situazioni indicate
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 14535/2006, Librato)
Ha precisato i criteri applicativi dell'istituto, distinguendo le tre ipotesi operative e ribadendo l'automaticità della retrodatazione nel caso di connessione qualificata e le condizioni per l'applicazione nelle altre ipotesi
Massime di principio
- L'istituto della "contestazione a catena" può operare in tre diverse ipotesi: (a) fatti con connessione qualificata (automaticità della retrodatazione); (b) fatti con connessione qualificata ma con rinvio a giudizio intervenuto per il primo fatto (retrodatazione se gli elementi erano già desumibili prima del rinvio); (c) fatti non connessi ma gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e i procedimenti sono pendenti dinanzi alla stessa autorità (retrodatazione possibile).
- Per applicare la retrodatazione quando i fatti non sono connessi occorre verificare: a) che i delitti oggetto della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima; b) che gli elementi idonei e sufficienti per la seconda ordinanza fossero a disposizione o desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; c) che i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità e che la separazione possa essere ricondotta a una scelta del P.M.
- La retrodatazione può determinare la perdita di efficacia della misura cautelare qualora, retrodatandone l'inizio, il termine massimo di custodia sia già decorso.
- Il giudice deve valutare concretamente la disponibilità e la sufficienza degli elementi al momento della prima ordinanza: non è sufficiente una mera affermazione formale della comune origine documentale, occorre che gli atti rendessero effettivamente desumibili gli elementi per la nuova misura.
- Se le ordinanze sono state emesse in distinti procedimenti davanti a differenti autorità la retrodatazione è più difficilmente applicabile; viceversa, la pendenza davanti alla stessa autorità facilita l'accertamento della possibile scelta del P.M. di separare i procedimenti.
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