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Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - Firenze, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ghiselli Salvatore il 16/3/2024: per l’annullamento dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024».

Giustizia amministrativa202201337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta comunale di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 e determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, relative alla fissazione al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti concernenti attività turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, con il ricorso introduttivo, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, sostenendo che, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non fossero applicabili i principi di trasparenza e di parità di trattamento elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza Telaustria, la direttiva 2006/123/CE, l'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e i principi della sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza plenaria. In subordine, aveva chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti, il ricorrente aveva impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, contestando la fissazione al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 118/2022. Prima della decisione, con memoria del 30 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea e alla legittimità degli atti comunali impugnati. La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse ha determinato l'improcedibilità della domanda. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento unitamente all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; il testo non esplicita una specifica ulteriore interpretazione.

  • art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato quale disposizione nazionale riguardante la cessazione dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 36 cod. nav.

    Indicato nella domanda introduttiva quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori; non esaminato nel merito.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande del ricorrente per le richieste di accertamento e condanna; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte agli atti amministrativi e le questioni interpretative o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea dedotte dalle parti.
  • In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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